Cass. civ. n. 1666 del 23 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni.


In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 958 del 2015

Normativa correlata

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 3

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