Cass. civ. n. 16668 del 14 giugno 2024

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Avvocato iscritto all’albo del Foro di un tribunale - Esercizio di attività di GOT in altro tribunale nel medesimo distretto di Corte d’Appello - Incompatibilità a svolgere attività difensionale innanzi la Corte d’Appello - Insussistenza - Fondamento.


L'avvocato iscritto al foro di un tribunale che esercita anche le funzioni di giudice onorario presso un altro tribunale, rientrante nel distretto della medesima corte d'appello, non versa, per ciò solo, in una situazione di incompatibilità a svolgere attività di difesa in un giudizio pendente davanti a quella stessa corte, posto che l'art. 4, comma 2, l. n. 57 del 2016 (oggi sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017) fa riferimento al circondario (del tribunale) e non al distretto (della corte d'appello) e che tale norma - nel prevedere una causa di incompatibilità e, quindi, nel limitare la generale libertà dell'esercizio della professione, desumibile dall'art. 4, comma 2, Cost.- ha natura eccezionale e, in conformità ai principi generali, va interpretata in senso restrittivo.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Legge 28/04/2016 num. 57 art. 4 com. 2
Costituzione art. 4 com. 2
Preleggi art. 14

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