Cass. civ. n. 16681 del 17 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Contratto risolutorio di precedente donazione - Autonoma espressione di capacità contributiva - Condizioni - Conseguenze - Tassazione in misura proporzionale - Applicabilità - Valore da porre a base dell'imposizione - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, la risoluzione di una precedente donazione per mutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 346 del 1990. (Principio applicato con riferimento alla risoluzione per mutuo dissenso di originarie donazioni, che era stata riqualificata dall'Ufficio come un nuovo contratto di retrocessione della proprietà dei beni immobili ivi considerati e sottoposto a tassazione proporzionale, in luogo dell'imposta fissa versata dai contribuenti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.