Cass. civ. n. 16689 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Trattamento di fine rapporto - Criterio di calcolo - Art. 20 della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 - Illegittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.


In tema di IRPEF, il metodo di calcolo del trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 20 della l.r. Sicilia n. 21 del 2003, che consente un trattamento fiscale di esenzione al 50% anziché al 26,04% per determinate categorie di dipendenti regionali e per un periodo di tempo limitato, non è manifestamente incostituzionale, in quanto pone una limitazione della disciplina statale a tutela del lavoratore e in misura quantitativamente limitata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26383 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Legge Reg. Sicilia 29/12/2003 num. 21 art. 20 CORTE COST.

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