Cass. civ. n. 1669 del 19 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE Motivazione della sentenza impugnata - Possibilità di sua correzione in cassazione - Estensibilità al caso di “error in iudicando de modo procedendi” - Sussistenza - Necessità di distinguere tra errore di fatto o di diritto - Esclusione - Ragioni.


Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'"error in procedendo", in particolare all'"error in iudicando de modo procedendi" (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una "quaestio iuris" o di una "quaestio facti", trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15810 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

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