Cass. pen. n. 16692 del 16 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello – Provvedimento di rigetto - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassatività dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606