Cass. civ. n. 14081 del 15 dicembre 1999

Testo massima n. 1


Il diritto all'osservanza delle distanze legali sussiste in capo al proprietario di una costruzione esistente nel fondo finitimo oppure — qualora il regolamento locale preveda una distanza minima dal confine — anche in capo al proprietario di un fondo non edificato rispetto alla costruzione sorta nel fondo finitimo.

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