Cass. civ. n. 14081 del 15 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Il diritto all'osservanza delle distanze legali sussiste in capo al proprietario di una costruzione esistente nel fondo finitimo oppure — qualora il regolamento locale preveda una distanza minima dal confine — anche in capo al proprietario di un fondo non edificato rispetto alla costruzione sorta nel fondo finitimo.