Cass. civ. n. 16738 del 17 giugno 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Catasto - Dichiarazione di variazione - Attribuzione della categoria A/10 in luogo della categoria D/5 - Fabbricato con destinazione attività bancaria - Presupposti - Esclusione - Fondamento.
In tema di catasto, il contribuente non può presentare, in sede di procedura DOCFA, apposita dichiarazione di variazione, ex art. 1, comma 22, della l. n. 208 del 2015 (cd. legge sugli imbullonati), al fine di attribuire la categoria A/10 (uffici e studi privati), anziché quella D/5 (istituti di assicurazione, cambio o credito con fine di lucro, con la peculiarità di specifiche dotazioni di sicurezza non classificabili in categoria ordinaria), a porzioni di fabbricato destinate all'esercizio dell'attività bancaria, sul presupposto che gli impianti e le attrezzature di sicurezza, riconducibili alla previsione di cui al cit. art. 1, sono asserviti solo ai locali operativi, separati dagli uffici direzionali, ostandovi sia la permanente strumentalità degli immobili alla funzione originaria, sia l'esclusiva rilevanza degli impianti e delle attrezzature per la sola rideterminazione della rendita di immobili già censiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la normativa in tema di imbullonati giustificava la separazione, mediante frazionamento catastale, degli uffici direzionali, con l'attribuzione della categoria A/10, non essendo dedicati ad attività bancarie classiche, ma alla gestione dei clienti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST. PENDENTE
DM min. EFI 19/04/1994 lett. 701