Cass. civ. n. 1551 del 20 febbraio 1997
Testo massima n. 1
La rivalutazione monetaria e gli interessi legali, relativi ai crediti aventi ad oggetto la quota aggiuntiva prevista dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e concernente le pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla data sopra indicata.
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