Cass. civ. n. 16777 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IN GENERE Obblighi di annotazione e registrazione dei rifiuti non pericolosi - Art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposti per l’esonero - Assenza di dipendenti - Prova - Produzione di certificazione CCIAA - Insufficienza - Onere di produrre le scritture aziendali - Sussistenza - Fondamento.


In tema di violazioni amministrative concernenti i rifiuti, l'esonero dell'imprenditore artigiano dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi, previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997 - "ratione temporis" vigente - presuppone l'assenza di dipendenti; tale circostanza non può essere provata con una mera visura camerale storica, in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore, essendo necessaria la produzione di scritture contabili dimostrative in concreto dell'organizzazione della attività e delle modalità di svolgimento della stessa nonché dell'esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22371 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11 com. 3
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12

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