Cass. pen. n. 2226 del 29 febbraio 1996
Testo massima n. 1
In tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario.
Testo massima n. 2
Qualora nel corso del procedimento di riesame, il tribunale ritenga rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale e rimetta quindi agli atti, per la relativa decisione, alla Corte costituzionale, la conseguente sospensione, ai sensi dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, del suddetto procedimento non implica anche quella del termine di dieci giorni entro il quale, a pena di caducazione della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e non impedisce, quindi, che detta caducazione, una volta decorso quel termine, abbia luogo.
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