Art. 192 – Codice di procedura penale – Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati [546 1 lett. e)].

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti [2729].

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [210, 238 bis, 500 4].

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 602/2014

In tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione compete il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito.

Cass. civ. n. 40000/2013

In tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio con la difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano; con la complessità dei fatti e la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del dichiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva utilizzato solo una parte delle dichiarazioni di un chiamante in correità, senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali l'inattendibilità di un'altra parte di esse non avesse intaccato la credibilità soggettiva del propalante).

Cass. civ. n. 20804/2013

Alla chiamata in correità o in reità "de relato" si applica l'art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197 bis, cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 4996/2012

E illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l'imputato sulla base di una alternativa, e non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato.

Cass. civ. n. 3882/2012

Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.

Cass. civ. n. 42993/2008

Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, c.p.p. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

Cass. civ. n. 17886/2004

In tema di criminalità organizzata, se per un verso il fatto che taluno occupi una posizione gerarchicamente dominante nell'ambito di un'associazione per delinquere non può costituire elemento di per sé solo sufficiente a far ritenere provata la sua responsabilità in ordine a tutti i reati-fine commessi nell'ambito del programma associativo, per altro verso non può neppure ritenersi che esso sia da considerare del tutto privo di rilevanza ai fini della prova in ordine alla responsabilità del medesimo soggetto relativamente a specifici fatti criminosi, sempre rientranti nell'ambito di quel programma, di cui egli venga accusato da altro partecipe del sodalizio. Nulla impedisce, quindi, che il suddetto ruolo dominante, a condizione che sia stato autonomamente accertato per altra via, possa assumere rilevanza come semplice elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatorie riguardanti quei fatti, una volta che di tali dichiarazioni sia stata anche verificata la intrinseca credibilità, oggettiva e soggettiva.

Cass. civ. n. 16902/2004

In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l'individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione.

Cass. civ. n. 19683/2003

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Ne deriva che, ove con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili ictu oculi) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. La mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sé, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità.

Cass. civ. n. 37108/2002

È legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il rifiuto ingiustificato dell'imputato a sottoporsi al prelievo necessario per l'esame comparativo del DNA (nella specie sui residui piliferi rinvenuti in un passamontagna utilizzato dall'autore di una rapina a mano armata), in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento e anche utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correo.

Cass. civ. n. 35359/2002

In tema di misure cautelari, l'art. 273, comma 1 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63 in attuazione dei principi del giusto processo), disponendo che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, atti a legittimare l'applicazione di misure cautelari personali, debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1, c.p.p., implica che le dichiarazioni accusatorie del coimputato o dell'imputato in procedimento connesso debbono essere valutate unitamente agli altri elementi che valgono a confermarne l'attendibilità, anche se non occorre raggiungere quel grado di certezza della prova sulla responsabilità proprio del processo cognitivo in quanto la colpevolezza, ai fini cautelari, può essere sufficientemente configurata a livello di gravità del quadro indiziario e, quindi, non di certezza ma di elevato grado di probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura cautelare. Ne deriva che i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili con l'introduzione della novella suddetta, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito essendo, invece, sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza.

Cass. civ. n. 21088/2002

In tema di misure cautelari, il comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nello stabilire che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., comporta soltanto che le dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati per il medesimo reato ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato debbono essere valutate, ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiziaria, “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”, senza che ciò implichi anche la necessità che i detti elementi (c.d. “riscontri”) abbiano anche carattere individualizzante giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra “prova” richiesta ai fini del giudizio di responsabilità e “indizio grave”, richiesto ai soli fini cautelari.

Cass. civ. n. 937/2002

In tema di valutazione della prova, l'elemento di riscontro oggettivo ed esterno dell'attendibilità della chiamata in correità, richiesto dall'art. 192, terzo comma, c.p.p., può essere costituito anche dalla deposizione testimoniale resa dal terzo in ordine a circostanze apprese direttamente dal dichiarante, quando quest'ultima apporti autonomi elementi di prova circa l'attendibilità del chiamante diretto sul thema probandum, cioè sul fatto di cui all'imputazione.

Cass. civ. n. 34534/2001

In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273, comma 1 bis c.p.p. (introdotta dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63) che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche nei giudizi di cassazione, atteso che la regola derogatoria stabilita dall'art. 26, comma 5, della legge n. 63 del 2001 è limitata al dibattimento. Ne discende che, anche nel giudizio di legittimità, la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica di riscontri «parzialmente individualizzanti» che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 29679/2001

Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.

Cass. civ. n. 1631/2000

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la prova logica costituisce il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativo. Ed invero, occorre procedere all'esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo: sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituisce espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.

Cass. civ. n. 5998/1998

In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso la qualificazione di un soggetto come «uomo d'onore», proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa, ha indubbiamente il valore di una notitia criminis ma, perché possa perdere la propria connotazione di generica dichiarazione verbale ed assurgere a dignità di prova alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, deve essere assistita, al pari di ogni indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (dati di fatto o concrete regole di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili come rafforzanti dell'anzidetta notitia criminis ed idonei a «storicizzare» l'accusa nei confronti di ogni chiamato.

Cass. civ. n. 5028/1998

In materia di valutazione della prova, una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento argomentativo e, dunque, la motivazione del provvedimento, non può pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice persegua un percorso dimostrativo diretto ad accertare se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia a sua volta attendibile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio alla verifica dell'attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro il vero indizio da riscontrare.

Cass. civ. n. 332/1998

Stante l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale, il giudice della prevenzione è abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali anche in corso. Nell'ambito di tale valutazione, il giudice della prevenzione non è vincolato alla osservanza dell'art. 192 c.p.p., norma che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa.

Cass. civ. n. 4946/1997

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa, salvo in tal caso il controllo sulla sua credibilità, da effettuare con ogni necessaria cautela e cioè con un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori; di modo che tale testimonianza può essere assunta, da sola, come fonte di prova unicamente se essa veniva sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Cass. civ. n. 2148/1997

In tema di misure di prevenzione il giudice non deve raggiungere la prova dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, ma raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto.

Cass. civ. n. 10469/1996

In tema di valutazione della prova l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo — in applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p. — a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma del predetto art. 192 c.p.p.

Cass. civ. n. 4108/1996

I riscontri esterni possono essere sia rappresentativi che logici, purché dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'imputato. Si è inoltre chiarito che essi non debbono consistere né in una prova autonoma della colpevolezza del chiamato, il che renderebbe superflua la chiamata in correità, né necessariamente concernere in modo diretto il thema probandum, essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza di dedurre in via logica, a mente dell'art. 192, comma 3, c.p.p. l'attendibilità di tali fonti di prova. In base a questo principio — applicato all'ipotesi di coesistenza di più chiamate in correità — deve desumersi che qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto delle dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad esempio, gli uni prodromi degli altri.

Cass. civ. n. 2226/1996

In tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario.

Cass. civ. n. 1428/1996

L'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato. (Fattispecie relativa a delitto di strage).

Cass. civ. n. 10141/1995

Mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia.

Cass. civ. n. 9712/1995

La sussistenza del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti, nonché dalla causale dei comportamenti delittuosi (reati-fine) in quanto il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di rilevare ciò che senza la sua identificazione resterebbe privo di significato.

Cass. civ. n. 1381/1995

Gli indizi, che sono le prove indirette del fatto, inseriti in una serie causale costituiscono anelli di una catena di rapporti naturali costantemente uniformi e di comportamenti umani che secondo l'id quod plerumque accidit conducono ad un risultato secondo le leggi della psicologia per cui, in linea di massima, data un'azione, si può formulare un giudizio probabilistico su altre che l'hanno preceduta e che la seguiranno: probabilità che diventa certezza (rilevante per l'affermazione della responsabilità penale) se i rapporti o i comportamenti sono plurimi e convergenti, inequivoci nella loro direzione finalistica e conducenti ad univoca interpretazione da parte del giudice. Attraverso questa si ricostruisce il fatto ignoto (colpevolezza dell'imputato) con un giudizio complessivo dei dati che tenga conto del loro valore intrinseco e delle connessioni tra essi esistenti e che conduca alla prova indiziaria, che viene ad avere normativamente analoga efficacia della prova diretta. In tale contesto, quando nell'iter argomentativo della sentenza la catena viene interrotta con l'innesto di una serie causale autonoma, per sfuggire al vizio dell'illogicità va data da parte del giudice rigorosa e convincente spiegazione — e nella specie ciò è mancato da parte del giudice d'appello — della scelta adottata e del privilegio accordato a soluzioni divergenti dal percorso motivazionale originario conducente coerentemente in direzione della responsabilità dell'imputato.

Cass. civ. n. 6992/1992

È perfettamente legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., con attribuzione, quindi, di piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e solo quelle parti di esse che risultino suffragate da idonei elementi di riscontro.

Cass. civ. n. 16661/1990

In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal nuovo codice di procedura penale, separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al giudice del primo processo il solo compito di dare al pubblico ministero notizia del reato, quando ne ravvisi gli indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto. Ne consegue che la deposizione del teste falso resta parte integrante nel processo in cui è stata resa ed è prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio acquisito.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze