14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12554 del 29 marzo 2002
Testo massima n. 1
Il termine previsto dall’art. 309, commi 5 e 9, per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre dalla presentazione ovvero dalla ricezione [ nell’ipotesi, come nella specie, di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma 2 c.p.p. ] della richiesta nella cancelleria del Tribunale [ che designa l’Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione ], senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata – per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all’attività di smistamento degli atti giudiziari – concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309.
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