Cass. civ. n. 16815 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Durata non ragionevole del processo - Domanda di indennizzo in corso di giudizio presupposto - Accoglimento della stessa - Successiva domanda di indennizzo per il periodo dal primo decreto alla fine del processo presupposto - Ammissibilità - Abuso del processo - Esclusione - Fondamento.


In tema di equa riparazione, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, propone domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole già maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l'indennizzo in relazione all'ulteriore irragionevole ritardo maturato tra l'emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001 e la conclusione del giudizio, sicché, avvalendosi di una facoltà prevista dalla legge, essa non pone in essere alcuna condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a buona fede.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27935 del 2011

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 2

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