Cass. civ. n. 16816 del 17 giugno 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento mediante studi di settore - Presupposto delle "gravi incongruenze" - Soglie legali quantitative di scostamento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di accertamento mediante studi di settore, il presupposto delle gravi incongruenze non può fondarsi solo sulle soglie legali quantitative di scostamento, dovendosi, invece, procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento e, in generale, della storia commerciale del contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività, poiché anche scostamenti minimi possono assumere rilevanza se accompagnati da indici gravi e significativi di un maggior reddito non dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto il ricorso del contribuente solo perché lo scostamento tra il quantum accertato secondo lo standard e quello dichiarato era inferiore al 25%, senza prendere in considerazione le ulteriori incongruenze ed anomalie evidenziate dall'Ufficio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21656 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3
Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

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