Cass. pen. n. 16822 del 20 dicembre 2022

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Tardività della richiesta proposta in udienza in subordine all'affidamento in prova - Esclusione - Fattispecie.


In tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell'udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell'affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 16442 del 2010

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

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