Cass. civ. n. 16833 del 18 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Intervento del Fondo di garanzia presso l’INPS - Insolvenza del datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali - Esperimento dell'esecuzione forzata nei suoi confronti - Deduzione dell’INPS del mancato esperimento dell’esecuzione forzata - Natura di mera difesa - Conseguenze - Inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni ex art. 437 c.p.c.


In tema di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ex art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato previo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17593 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

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