Cass. pen. n. 1 del 19 gennaio 1999
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanaze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongono, rendendo giustificata la condotta dell'indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito.
Testo massima n. 2
La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.
Testo massima n. 3
La truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego si consuma nel momento della costituzione del rapporto impiegatizio, sempre che sia individuabile e dimostrata l'esistenza di un danno immediato ed effettivo, di contenuto economico-patrimoniale, che l'amministrazione abbia subito all'atto ed in funzione della costituzione del rapporto medesimo. (Nell'affermare tale principio la corte ha precisato che ai fini della configurabilità del delitto de quo si deve fare riferimento esclusivamente a spese, esborsi ed oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione nella procedura di costituzione del rapporto di impiego, mentre esulano dal concetto di danno rilevante le conseguenze meramente virtuali del reato — come le spese da sostenere per riparare l'errore e rettificare la graduatoria o per indire le nuove procedure di assunzione —, quelle di natura non immediatamente patrimoniale — come l'assunzione di persona sprovvista dei necessari requisiti professionali e l'alterazione della graduatoria del concorso —, ovvero quelle estranee all'ambito di tutela proprio della norma incriminatrice, quale il pregiudizio per gli altri concorrenti).
Testo massima n. 4
Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, c.p.p., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'assenza di un obbligo di devoluzione della questione al giudice del procedimento principale risponde alla logica complessiva del sistema, secondo cui il giudice della procedura incidentale di impugnazione è giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, nonché, a maggior ragione, del rispetto dei termini della procedura, dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di legittimità o di merito).
Testo massima n. 5
Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto può comprendere in sè qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre — mediante la «cooperazione artificiosa della vittima» che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione — la perdita definitiva del bene da parte della stessa; ne consegue che in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con correlativo danno, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura di truffa tentata e non in quella di truffa consumata.
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