Cass. pen. n. 16851 del 21 marzo 2024
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - IN GENERE - Sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva - Riparto di giurisdizione in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto - Competenza a decidere sul mantenimento e sull’esecuzione della misura - Indicazione - Consegna delle cose sequestrate all'autorità richiedente - Cessazione della giurisdizione dell'autorità richiesta.
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725