Cass. civ. n. 16858 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie - "Indennità De Maria" - Spettanza - Requisiti - Natura propriamente assistenziale dell'attività prestata - Necessità - Esclusione - Fondamento.


L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non medico in servizio presso strutture sanitarie (cd. "indennità De Maria"), riconosciuta dagli artt. 1 della l. n. 200 del 1974 e 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è legata all'esecuzione del servizio presso le strutture "de quibus" e, pertanto, spetta anche per l'attività di natura tecnica o amministrativa, comunque funzionale all'attività sanitaria di assistenza e cura, dovendosi ritenere che essa non abbia una funzione corrispettiva dell'attività propriamente assistenziale, ma una funzione meramente perequativa, che rende superflua l'indagine sulla natura dell'attività svolta.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 4713 del 2012

Normativa correlata

Legge 25/03/1971 num. 213 art. 4 CORTE COST.
Legge 16/05/1974 num. 200 art. 1
DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

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