Cass. civ. n. 1686 del 19 gennaio 2023
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazioni al codice della strada - Opposizione a cartella esattoriale - Notifica della cartella a mezzo raccomandata ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 - Momento perfezionativo - Adempimenti dell’ufficiale postale - Contenuto - Conseguenze in caso di avviso di ricevimento privo dell’indicazione delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e sottoscrizione illeggibile - Efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento ex art. 2700 c.c. - Limiti.
La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.
DM min. COM 09/04/2001