Cass. civ. n. 16875 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Parte variabile della retribuzione dei dirigenti - Ambito di applicazione - Holding industriali - Inclusione - Ragioni.


L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione, si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al predetto settore nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere nella nozione anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, e quindi anche i dirigenti di "holding" industriali, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti gli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 22692 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

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