Cass. civ. n. 169 del 03 gennaio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Pensioni privilegiate - Appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza - Invalidità per causa di servizio - Militare non di leva - Assoggettabilità ad IRPEF - Esenzione - Fondamento.
In tema di agevolazioni tributarie, la pensione attribuita agli appartenenti al Corpo (successivamente disciolto) delle guardie di pubblica sicurezza per fatti invalidanti, verificatisi nel corso ed a causa del periodo di servizio, equiparato dall'art. 16 del d.P.R. 237 del 1964 a quello obbligatorio di leva, ancorché prestato mediante arruolamento volontario, è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.P.R. 601 del 1973, avendo natura risarcitoria.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 14/02/1964 num. 237 art. 16