Cass. pen. n. 43913 del 13 novembre 2012

Testo massima n. 1


In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo".

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