Art. 310 – Codice di procedura penale – Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi [581, 591].
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa [588] fino a che la decisione non sia divenuta definitiva [100 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12851/2018
In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.
Cass. civ. n. 13119/2018
In tema di giudicato cautelare, la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddidsfare. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che, in sede di riesame cautelare, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 3 ottobre 1990, n. 309, nonostante la revoca della misura cautelare personale applicata all'indagato, aveva confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità).
Cass. civ. n. 43193/2018
In tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo", idoneo a rimuovere l'effetto preclusivo provocato dal cd. giudicato cautelare, il mero sopravvenire di una sentenza della Corte di cassazione che ha espresso un indirizzo giurisprudenziale minoritario, diverso da quello seguito dal provvedimento che ha già deciso la questione controversa, né la successiva riunione nella fase delle indagini preliminari del procedimento in cui è stata adottata la misura con quello in cui è intervenuta la predetta decisione della Suprema Corte. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di riunione ha natura meramente organizzativa, essendo privo di qualsiasi stabilità e significatività ai fini del mutamento del quadro accusatorio).
Cass. civ. n. 13863/2017
Il giudice dell'appello cautelare non incorre nel vizio di ultrapetizione, conseguente alla violazione del principio di devoluzione parziale, ove prenda in esame il punto della sussistenza di esigenze cautelari nella sua interezza, al di là delle specifiche esigenze che nell'atto di appello siano state indicate come oggetto di erronea valutazione. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che ha accolto l'appello del P.M. avverso l'ordinanza di revoca della misura cautelare estendendo il "thema dicendum" ad una esigenza cautelare dedotta solo con una memoria presentata dopo la proposizione dell'appello).
Cass. civ. n. 17581/2017
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata richiede al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti; tuttavia, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Cass. civ. n. 11550/2017
Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. (In motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che il tribunale deve comunque procedere ad una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato).
Cass. civ. n. 12618/2017
In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
Cass. civ. n. 845/2016
In tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che quest'ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 53425/2014
Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., la nullità o l'inutilizzabilità delle risultanze delle video riprese di cui il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia in tempo utile per la discussione del giudizio presuppone che l'istanza sia stata non solo ritualmente e tempestivamente presentata al P.M., ma anche corredata dal materiale tecnico necessario su cui riversare le registrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'applicazione di sanzioni processuali per il mancato rilascio in tempo utile di copie di registrazioni audio video conseguente a ritardo imputabile a colpevole inerzia dell'imputato che, sebbene fosse stato tempestivamente informato, non aveva prodotto il necessario "hard disk" esterno).
Cass. civ. n. 53376/2014
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi. (Fattispecie nella quale il gip rigettava la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari e il tribunale della libertà, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava all'indagato la misura meno gravosa del divieto di dimora).
Cass. civ. n. 48423/2014
In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate", l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti ed ai difensori del giorno dell'udienza, stabilito dall'art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio - alle cui forme fa rinvio l'art. 310, comma secondo, c.p.p. - determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., in quanto quest'ultima presuppone l'omessa (e non l'intempestiva) citazione dell'interessato o del suo difensore.
Cass. civ. n. 38074/2014
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato avverso l'ordinanza di rigetto di richiesta di revoca della misura cautelare personale, è utilizzabile la documentazione prodotta dalla difesa, riguardante elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, sempre che i nuovi elementi probatori riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare, siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta, e sia stato assicurato, in ordine ad essi, il contraddittorio delle parti, eventualmente mediante la concessione di un congruo termine a favore del P.M.
Cass. civ. n. 14016/2014
L'esecutività della decisione con cui il Tribunale ai sensi dell'art. 310 c.p.p. abbia deciso l'applicazione di una misura cautelare è in ogni caso preclusa dall'emissione di sentenza di incompetenza per territorio deliberata nel procedimento principale prima che la pronuncia diventi definitiva.
Cass. civ. n. 277/2014
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. che si era limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del Gip ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante).
Cass. civ. n. 19784/2013
In tema di misure cautelari personali, l'appello proposto dal P.M. può essere presentato presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, senza la necessità di presentare l'atto di impugnazione presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale, in quanto la ripartizione interna dell'ufficio giudiziario non può dare luogo all'attribuzione di distinte competenze. (Fattispecie in cui l'appello del P.M. è stato presentato presso la cancelleria dell'ufficio del G.i.p., anzichè presso la cancelleria della sezione del riesame dello stesso Tribunale).
Cass. civ. n. 6592/2013
L'appello del P.M., ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell'adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi, non valutati precedentemente dal giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. civ. n. 23626/2013
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile l'appello con il quale il P.M. muti i termini della domanda cautelare originaria chiedendo l'adozione di un provvedimento diverso e più afflittivo. (Fattispecie in cui il P.M., dopo il rigetto di una misura interdittiva in relazione ad uno specifico incarico, acquisita la notizia della dismissione dello stesso, aveva chiesto in sede di appello cautelare la sospensione dell'indagato da qualunque pubblico ufficio o servizio ricoperto).
Cass. civ. n. 43913/2012
In tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal "decisum" del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice "ad quem" è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice " a quo".
Cass. civ. n. 19203/2012
Il termine per la proposizione da parte del P.M. dell'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del G.i.p. che, con un unico provvedimento, accolga parzialmente la richiesta di misura cautelare personale, rigettandola per alcuni indagati o per alcune imputazioni, decorre dal momento in cui il provvedimento medesimo viene comunicato per l'esecuzione all'Ufficio di Procura mediante consegna in segreteria.
Cass. civ. n. 19008/2012
L'appello "de libertate" attribuisce al giudice "ad quem" tutti i poteri "ab origine" rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta una valutazione globale della prognosi cautelare da esprimere, pur nel rispetto di quanto devoluto, anche in relazione a circostanze sopravvenute al momento genetico della modifica operata dal giudice competente ex art. 299 c.p.p.
Cass. civ. n. 7764/2012
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione formulata dal solo difensore dell'interessato, non munito di procura speciale, non ha alcun effetto processuale, neppure nell'ipotesi che egli stesso abbia proposto il gravame. (Fattispecie relativi all'appello ex art. 310 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 6912/2012
È ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, quando la stessa sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del P.M. avverso decisione del tribunale distrettuale del riesame, proposto presso la cancelleria del tribunale del circondario e presentato entro il termine di legge a quella del giudice competente).
Cass. civ. n. 6565/2012
È inammissibile l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto via fax, in quanto la disciplina delle impugnazioni delle misure cautelari reali prevede che l'appello deve essere presentato nella cancelleria del tribunale competente.
Cass. civ. n. 20823/2010
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il Tribunale, decidendo in sede di appello ex art. 310 c.p.p., rigetti la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito della procedura attiva di consegna di cui agli artt. 28 ss. della L. n. 69/2005, atteso che si è in presenza di provvedimento adottato in base a una sentenza irrevocabile di condanna da eseguire ovvero una misura cautelare emessa nell'ambito di un procedimento; provvedimenti che rappresentano il titolo su cui si fonda il mandato di arresto europeo e in relazione ai quali l'interessato può attivare le procedure di controllo previste dall'ordinamento.
Cass. civ. n. 39926/2008
L'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 36779/2008
È inammissibile l'appello tardivamente proposto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notifica dell'estratto contumaciale. (La Corte ha chiarito che il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza delle "garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato" può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo e non prima della pronuncia della sentenza).
Cass. civ. n. 36317/2008
Rientra nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello "ex" art. 310 c.p.p. accertare la ricorrenza, nell'ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l'applicabilità di una determinata norma, indipendentemente dal fatto che una tale indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell'istanza abbia trovato una diversa giustificazione tanto da rendere superfluo l'approfondimento di ulteriori profili di rilievo normativo. (Nella specie, il Tribunale aveva rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato - tendente ad ottenere la rimessione in libertà "ex" art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 - sulla base di argomentazioni estranee all'impugnato provvedimento del G.I.P., in particolare osservando che ricorrevano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative all'accoglimento dell'istanza).
Cass. civ. n. 11285/2008
Il procuratore generale è legittimato a proporre appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso le ordinanze in materia de libertate emesse dalla corte d'appello presso la quale esercita le proprie funzioni.
Cass. civ. n. 5589/2008
Avverso il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di revoca dell'isolamento continuo quale modalità esecutiva della custodia cautelare in carcere è ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ma non il ricorso immediato per cassazione, che deve essere qualificato come appello con trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà.
Cass. civ. n. 2023/2008
In tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate emessi dal giudice del riesame, l'art. 311, comma quarto, c.p.p. non introduce alcuna deroga al principio generale della necessaria connessione tra i motivi originariamente dedotti nel ricorso principale e quelli nuovi, ma modifica soltanto il termine per la presentazione di questi ultimi che non è più quello generale di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione.