Cass. pen. n. 1724 del 30 maggio 1996

Testo massima n. 1


In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., il tribunale avanti al quale venga impugnato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il provvedimento che dispone la detta sospensione non ha titolo per sindacare l'opportunità di provvedimenti di riunione adottati dal giudice del procedimento principale, in relazione alla loro possibile incidenza sul corso del dibattimento.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE