Cass. civ. n. 16921 del 13 giugno 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Fondi comuni di investimento immobiliare - Imposta sostitutiva prevista dall’art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010 - Illegittimità costituzionale - Infondatezza - Fondamento.
In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l'imposta sostitutiva, prevista dall'art. 32, comma 4-bis del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, non è in contrasto con i principi costituzionali, poiché la finalità perseguita dal legislatore è quella di favorire una partecipazione diffusa, e comunque gestita da operatori istituzionali, ai fondi di investimento immobiliare, al fine di escludere scopi di mero godimento del patrimonio (personale o familiare) dei quotisti conferenti gli immobili al fondo.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 53
Costituzione art. 77
Costituzione art. 117 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.