Cass. pen. n. 3183 del 28 gennaio 1997

Testo massima n. 1


In materia di impugnazione di ordinanze che dispongono misure cautelari, il divieto di produrre nuovi atti o documenti in appello, scaturente dall'art. 310, comma secondo, c.p.p., non si estende agli atti interni del processo, quali le sentenze e i provvedimenti resi nelle fasi pregresse dai giudici o dagli organi intervenuti nel corso del procedimento, poiché si tratta di atti o documenti sempre consultabili, dei quali il giudice deve tenere conto, onde evitare la pronuncia di provvedimenti abnormi o contraddittori, e che il giudice del gravame, proprio perché deve tenerne conto, può acquisire anche d'ufficio.

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