Cass. pen. n. 945 del 18 maggio 1993

Testo massima n. 1


L'art. 310 c.p.p., che contiene le norme sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, richiama il primo, secondo, terzo, quarto e settimo comma dell'art. 309 c.p.p., che riguarda il riesame e non il quinto comma, che impone all'autorità procedente di trasmettere gli stessi atti posti a fondamento dell'adozione della misura cautelare. La ragione sta in ciò, che nel caso di riesame della misura il giudice dell'impugnazione deve disporre, per il controllo di legittimità e di merito, degli stessi elementi che hanno indotto il primo giudice ad applicare la misura; nel caso di appello, invece, dev'essere posta a disposizione del giudice dell'appello soltanto la documentazione «su cui si fonda l'ordinanza appellata», secondo quanto dispone l'art. 310, secondo comma, c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE