14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11420 del 11 marzo 2003
Testo massima n. 1
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione [ art. 568 c.p.p. ], il pubblico ministero non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311, comma 2, c.p.p., solo all’imputato ed al suo difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso per saltum proposto dal P.M. avverso l’ordinanza con cui il Gip abbia disposto una misura coercitiva meno afflittiva di quella richiesta dallo stesso P.M. [ Nella specie è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora anziché quella della custodia in carcere, richiesta dal P.M. ].
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