Cass. pen. n. 2821 del 5 giugno 1995
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione per saltum è proponibile avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive e anche contro quei provvedimenti afferenti allo status libertatis non altrimenti impugnabili, ma non nei confronti delle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o l'estinzione delle misure stesse, in ordine alle quali è prevista dall'art. 310, comma primo, c.p.p., la speciale impugnativa dell'appello al tribunale della libertà e, solo in esito a tale gravame, il ricorso per cassazione.
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