Cass. civ. n. 16993 del 14 giugno 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE Comunione differita o “de residuo” - Oggetto - Proventi di attività separata maturati nella vigenza della comunione e non consumati a quella data - Estensione ai beni non ancora percepiti e non esigibili, ma costituenti corrispettivo di prestazione o godimento durante la comunione - Sussistenza - Crediti del professionista verso i clienti - Condizioni.


In tema di comunione legale, i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o "de residuo", ai sensi dell'art. 177 lett. c), c.c., quando non siano stati consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione, sicché vi rientrano, in difetto di previsione in tal senso, anche quelli che non siano stati ancora percepiti o non siano esigibili al momento dello scioglimento della comunione, purché costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale, ivi compresi, dunque, i crediti vantati dal professionista nei confronti del cliente per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5652 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 177
Cod. Civ. art. 179
Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

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