Cass. pen. n. 25084 del 19 luglio 2006

Testo massima n. 1


Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, commi primo e quarto, c.p.p. — per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla non fedele attuazione della direttiva di cui all'art. 2, comma primo n. 100 L. delega n. 81 del 16 febbraio 1987, e con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per violazione dei principi di tutela della libertà personale e di solidarietà, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario vanno ricomprese tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste —, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta, restando preclusa, nell'ipotesi di più titoli cautelari, la liquidazione dell'indennità in ordine alle imputazioni per le quali è intervenuta l'assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia risulti superiore alla pena inflitta o che sarebbe stata inflitta per altra imputazione qualora il reato non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione.

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