Art. 314 – Codice di procedura penale – Presupposti e modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [648] perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave [643]. L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [409-411] ovvero sentenza di non luogo a procedere [425, 129 2].
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [657].
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [2 c.p.], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4536/2012
La proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione non è preclusa dalla circostanza che la Corte di cassazione abbia rigettato un ricorso avverso un provvedimento adottato dal Trib. lib. dopo che un'altra pronuncia della medesima Corte, investita del medesimo ricorso, aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. (Fattispecie relativa ad una duplicazione materiale del ricorso, in cui la S.C. si è pronunziata due volte sul medesimo oggetto).
Cass. civ. n. 2430/2012
Nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, in applicazione del principio generale di responsabilità, ricavabile dagli artt. 1227 e 2056 c.c., per il quale non è indennizzabile il pregiudizio causato per colpa lieve del danneggiato.
Cass. civ. n. 2429/2012
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice deve rigettare l'istanza se le parti non ottemperino al suo invito ad integrare la documentazione presentata, trovando applicazione le regole del processo civile ed essendo, pertanto, preclusi al giudicante gli accertamenti di ufficio.
Cass. civ. n. 2422/2012
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non possono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione le ragioni ostative all'accoglimento della domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull'onere della prova. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato non si era costituita dinanzi alla Corte di Appello che aveva accolto l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione).
Cass. civ. n. 5080/2010
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, i periodi di sospensione condizionata della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003 (c.d. "indultino") sono equiparabili ad altre modalità di espiazione della pena per le quali il diritto alla riparazione è escluso.
Cass. civ. n. 2509/2010
Non può dar luogo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione il fatto che il soggetto che ha subito custodia cautelare sia stato poi condannato, in esito al giudizio di merito, ad una pena condizionalmente sospesa, atteso che l’art. 273, comma 2, c.p.p., nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione di misure cautelari “se sussiste una causa di estinzione del reato”, si riferisce a cause già esistenti ed operanti e non già a cause che possano intervenire in un momento successivo.
Cass. civ. n. 43302/2008
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
Cass. civ. n. 37037/2008
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave che osta alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di tossicodipendente, ma ben può essere ravvisata nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, quando ricorrano elementi ulteriori che inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia finalizzata allo spaccio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva partecipato all'attività di taglio, ed aveva dimestichezza con ambienti di trafficanti).
Cass. civ. n. 37026/2008
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica". (Nella specie, si trattava di dichiarazioni di due testi-imputati "ex" art. 210 c.p.p., che non era stato possibile riassumere nel giudizio di rinvio).
Cass. civ. n. 4194/2008
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione ex ante non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda fondato sul rilievo che l'imputato, tollerando la frequentazione della propria casa da parte di tossicodipendenti implicati nei reati di droga per cui v'erano le indagini, aveva colpevolmente giustificato il convincimento nell'A.G. del suo stesso coinvolgimento in quei reati).
Cass. civ. n. 4154/2008
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio, la reticenza e persino la menzogna — che costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa — possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave laddove il soggetto non abbia riferito circostanze, ignote agli organi inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi acquisiti in sede investigativa e posti a fondamento del provvedimento cautelare.
Cass. civ. n. 1694/2008
Il mantenimento della veste di amministratore di una società commerciale dopo la cessione della medesima a colui che l'ha utilizzata per la consumazione di una serie di truffe e violazioni finanziarie, omettendo di esercitare i dovuti controlli sul suo operato, costituisce una grave negligenza che integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.
Cass. civ. n. 1678/2008
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante — non già moratori, bensì corrispettivi — vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito — avente natura non risarcitoria — può ritenersi certo, liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 1577/2008
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza della condizione ostativa (art. 314 comma secondo c.p.p.) per aver l'indagato dato causa per colpa grave alla custodia cautelare, il giudice deve valutare anche il comportamento tenuto dal ricorrente prima dell'emissione del provvedimento restrittivo e non solo il comportamento tenuto in occasione della misura o dell'interrogatorio immediatamente successivo. (Nella fattispecie la Corte ha censurato la motivazione di rigetto della Corte territoriale, che riteneva la colpa grave del ricorrente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, così mancando di fornire elementi a propria giustificazione, ed ha stabilito che il giudice di merito avesse omesso di prendere in considerazione, e di valutare complessivamente, anche il comportamento tenuto dall'indagato prima dell'arresto).
Cass. civ. n. 363/2008
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa.
Cass. civ. n. 48/2008
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine biennale per la presentazione della relativa domanda decorre, nell'ipotesi di cui all'art. 314, comma secondo, c.p.p., dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento e non da quello dell'eventuale decisione di revoca della misura cautelare adottata dal Tribunale del riesame.
Cass. civ. n. 36907/2007
Non è causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione la circostanza che la ridefinizione dell'imputazione in altra sia avvenuta in sede di merito, per effetto di elementi emersi soltanto nell'istruzione dibattimentale, e non già nel corso del giudizio cautelare. (Fattispecie relativa alla derubricazione del reato contestato in altro per il quale, in ragione della pena edittale massima, non era consentita l'adozione della misura custodiale carceraria).
Cass. civ. n. 29959/2007
Nel procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, essendo sufficiente che il suddetto difensore sia iscritto nell'albo di cui all'art. 613 c.p.p.
Cass. civ. n. 26368/2007
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi escluso il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata alla intervenuta riqualificazione del fatto all'esito del dibattimento, con conseguente derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale. In tal caso, infatti, non è intervenuta una sentenza di proscioglimento nel merito, nè una decisione irrevocabile che abbia accertato la violazione originaria degli artt. 273 e 280 c.p.p. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni a seguito del dibattimento nel giudizio di appello).
Cass. civ. n. 25084/2006
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, commi primo e quarto, c.p.p. — per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla non fedele attuazione della direttiva di cui all'art. 2, comma primo n. 100 L. delega n. 81 del 16 febbraio 1987, e con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per violazione dei principi di tutela della libertà personale e di solidarietà, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario vanno ricomprese tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste —, nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta, restando preclusa, nell'ipotesi di più titoli cautelari, la liquidazione dell'indennità in ordine alle imputazioni per le quali è intervenuta l'assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia risulti superiore alla pena inflitta o che sarebbe stata inflitta per altra imputazione qualora il reato non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione.
Cass. civ. n. 31428/2005
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine, quale derivante, nella specie, dall'essere stati gli stessi effettuati in assenza della necessaria autorizzazione prevista dall'art. 414 c.p.p., comporta anche il divieto di trarre, da detti atti, elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave che impediscono, anche nel caso previsto dall'art. 314, comma 2, c.p.p., il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 26873/2005
In tema di riparazione per ingiusta detenzione ed in linea con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 314, comma 2, c.p.p., che tenda a riconoscere il diritto alla riparazione in ogni caso di accertata illegittimità della detenzione, anche se non dipendente dalla mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p., deve ritenersi suscettibile di dar luogo al suddetto diritto anche la riscontrata tardività del provvedimento di proroga della custodia cautelare. (Mass. Redaz.).
Cass. civ. n. 19305/2003
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314, comma 2 c.p.p., conseguente all'emissione o al mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 del codice di rito, non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena, né tale diritto è subordinato alla scadenza del termine di cui all'art. 163 c.p., in quanto diversamente la richiesta dell'interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del termine biennale stabilito a pena di decadenza.
Cass. civ. n. 18237/2003
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione irrevocabile che costituisce titolo per il diritto alla riparazione va individuata nell'ordinanza non impugnata adottata dal Tribunale in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de libertate ovvero nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione contro tale ordinanza o in sede di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo della misura cautelare.
Cass. civ. n. 12784/2003
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento previste dal primo comma dell'art. 314 c.p.p. e detto principio di tassatività opera anche nel caso previsto dal terzo comma dello stesso articolo che ha esteso il diritto alla riparazione anche per le sentenze di non luogo a procedere. Pertanto, deve escludersi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, in quanto non espressamente prevista e tenuto conto che tale delibazione postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato.
Cass. civ. n. 4149/2002
L'azionabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione nel caso di privazione della libertà personale disposta, con unica ordinanza, per una pluralità di imputazioni, delle quali talune espunte dal provvedimento coercitivo, in quanto ritenute idonee «ad origine» a sorreggerlo, altre definite con decisione liberatoria, non è condizionata dalla sopravvivenza del procedimento in relazione alle prime e dalla possibilità, per esse, del sopravvenire di condanna con il conseguente meccanismo di imputazione del periodo di custodia cautelare sofferto alla pena definitiva inflitta. Ne consegue che il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. per la proposizione della domanda di riparazione non decorre dal momento in cui viene definito con sentenza irrevocabile il procedimento per le imputazioni inidonee a legittimare la privazione della libertà personale, ma da quello in cui si avvera, in relazione alle altre imputazioni, una delle condizioni indicate indetto articolo (irrevocabilità della sentenza di condanna o di proscioglimento, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, notificazione all'interessato del provvedimento di archiviazione). (Nella specie, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare, emessa per associazione per delinquere, porto abusivo di esplosivi e truffa aggravata, era stata annullata senza rinvio dalla Cassazione limitatamente a quest'ultimo reato perché la pena massima per esso prevista non ne consentiva l'emissione, mentre per gli altri due reati erano intervenuti, rispettivamente, sentenza di non luogo a procedere e decreto di archiviazione del Gip).
Cass. civ. n. 35333/2001
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione è precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l'ordine di esecuzione della pena illegittimo. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità pronunziata dalla corte d'appello, atteso che la sentenza di condanna, a seguito della quale era stato emesso, e successivamente revocato, il provvedimento esecutivo, non era passata in giudicato per irregolarità della notifica dell'avviso di deposito).
Cass. civ. n. 27965/2001
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento doloso o gravemente colposo del ricorrente sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa.
Cass. civ. n. 1491/1999
A seguito della n. 109/99 della Corte costituzionale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all'art. 314 c.p.p., è riconoscibile, entro gli stessi limiti previsti per la custodia cautelare, anche a favore di chi abbia subito privazione della libertà a causa di arresto in flagranza o fermo.
Cass. civ. n. 2/1992
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, anche se trae ispirazione dall'art. 24, comma 4 Cost., è stato introdotto nell'ordinamento giuridico con gli artt. 314 e 315 del nuovo codice di procedura penale e può applicarsi retroattivamente nei limiti previsti dall'art. 245, comma 2 lett. g) disp. trans. Esso, pertanto, non si applica quando, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, sia stato esaurito il procedimento nell'ambito del quale è stata sofferta la custodia cautelare.