Art. 314 – Codice di procedura penale – Presupposti e modalità della decisione
1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [648] perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave [643]. L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [409-411] ovvero sentenza di non luogo a procedere [425, 129 2].
4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [657].
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [2 c.p.], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15237/2018
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione va escluso quando il proscioglimento sia intervenuto a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che - per l'identità degli effetti e la comune estraneità alla categoria dell'errore giudiziario - è equiparabile all'ipotesi di abrogazione prevista dal quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti inserite per la prima volta nella tabella I di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con i d.m. 16 giugno 2010 e 11 maggio 2011, caducati in forza della n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in l. 21 febbraio 2006, n. 49).
Cass. civ. n. 3895/2018
Il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione.(Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza che aveva ritenuto gravemente colposo il comportamento del ricorrente, accertato nel giudizio di merito, che, negando la propria responsabilità, aveva fornito una giustificazione poco credibile circa l'utilizzo da parte sua dell'auto della fidanzata, mezzo impiegato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 46468/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, abbia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione per non avere il ricorrente prodotto, nel termine assegnato, copia dei documenti richiesti, consistenti nell'ordinanza cautelare, nella sentenza di proscioglimento e nel verbale di interrogatorio).
Cass. civ. n. 32233/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione equitativa del relativo indennizzo, il periodo durante il quale l'imputato è sottoposto a misure coercitive diverse dalla custodia detentiva non può essere considerato tra le conseguenze afflittive "indirette" dell'ingiusta detenzione subita in quanto, in tali casi, manca "ab origine" il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla riparazione per il periodo in cui l'imputato era stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora con restrizioni).
Cass. civ. n. 46469/2018
In tema di ingiusta detenzione, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, il giudice non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato l'ordinanza con cui la corte d'appello aveva ritenuto ostativa una condotta nella quale il giudice della cognizione aveva escluso che potesse rinvenirsi non soltanto una precisa responsabilità penale ma finanche un comportamento "anomalo").
Cass. civ. n. 34327/2018
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, può rilevare il comportamento dell'imputato che abbia omesso di avvisare il difensore di fiducia dello stato del processo in corso ed abbia scientemente rifiutato di ricevere le notifiche degli atti del giudizio a suo carico. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la ordinanza della Corte d'Appello che aveva respinto l'istanza di riparazione anche in relazione al periodo di detenzione sofferto in eccedenza rispetto alla pena definitivamente irrogata, in quanto l'imputato, avendo nominato un nuovo difensore di fiducia, non lo aveva informato che, a quella data, il processo era già in corso e, successivamente, non aveva curato il ritiro della notifica della sentenza, così privandosi di esercitare tempestivamente i propri diritti, compreso quello di impugnazione).
Cass. civ. n. 3359/2017
In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego della richiesta di indennizzo fondato sull'aver l'istante, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, tollerato le condotte riconducibili al delitto di concussione poste in essere dal coimputato e collega di pattuglia, omettendo di denunciare plurimi episodi illeciti cui aveva assistito, e, con grave leggerezza e trascuratezza, di verificare il contenuto sostanziale di un ordine di servizio all'atto della apposizione della controfirma).
Cass. civ. n. 17192/2017
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, va riconosciuta, sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., l'ingiustizia formale della detenzione patita dal soggetto sottoposto a misura custodiale per un reato per il quale sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, in relazione all'intera durata della misura, se eseguita successivamente alla detta sentenza di condanna, ovvero al periodo di mantenimento in regime custodiale successivo alla sentenza stessa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza della corte d'appello che aveva rigettato l'istanza del ricorrente in relazione al periodo di custodia cautelare sofferto successivamente alla condanna irrevocabile a pena sospesa, ed ha affermato che il compito di impedire che la misura custodiale, emessa nel corso del procedimento, venga eseguita o mantenuta successivamente all'emissione di una sentenza di condanna a pena sospesa, in assenza del provvedimento di cui all'art. 300, comma terzo, cod. proc. pen., non può essere posto a carico delle Forze dell'Ordine o dell'Amministrazione Penitenziaria, come, invece, sostenuto dalla corte territoriale, in quanto spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 6394/2017
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, nel liquidare l'indennità per le ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione della libertà, è necessario che il giudice indichi in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un "surplus" di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche derivanti dalla privazione della libertà. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte territoriale che, pur riconoscendo ulteriori e specifici profili di pregiudizio per il ricorrente, si era limitata ad operare un aumento forfetario e percentuale sulle misure indennitarie determinate su base aritmetica, omettendo di motivare sui criteri seguiti e di tener conto degli elementi documentali e sanitari forniti dall'interessato).
Cass. civ. n. 4242/2017
In tema di ingiusta detenzione, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che, avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una situazione di ambigua commistione tra amministrazione locale ed imprenditoria).
Cass. civ. n. 57203/2017
In tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all' esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena.
Cass. civ. n. 26261/2017
E configurabile il diritto alla riparazione nel caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, e applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, tuttavia, anche in tale ipotesi rileva, quale condizione ostativa,la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione senza chiarire se, dopo l'arresto, fossero sopravvenuti elementi idonei per una riqualificazione del fatto o una diversa valutazione delle circostanze, ovvero se la condotta dell'imputata, valutata "ex ante", avesse determinato o concorso a determinare, con dolo o colpa grave, la custodia cautelare).
Cass. civ. n. 26269/2017
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera, in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., esclusivamente nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva accolto la richiesta di riparazione omettendo di considerare che la valutazione del Tribunale del riesame circa la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontanee dichiarazioni rese in sede di riesame dall'indagato che, di fronte al Gip, si era invece avvalso della facoltà di non rispondere).
Cass. civ. n. 22642/2017
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ritenuto gravemente colposa la condotta dell'indagato volta a concordare versioni dei fatti con persone che dovevano essere sentite dagli inquirenti).
Cass. civ. n. 51084/2017
In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato - seppure legittimamente tenuto nel procedimento - su circostanze ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi a base del provvedimento cautelare. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che aveva negato la riparazione in un caso in cui l'imputato, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento).
Cass. civ. n. 22647/2017
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, la condotta dell'interessato deve essere valutata, in applicazione del principio "tempus regit actum", con riferimento al quadro normativo esistente al momento in cui si è verificato l'evento-detenzione.
Cass. civ. n. 16664/2016
In tema di ingiusta detenzione, atteso il carattere indennitario e non risarcitorio della riparazione, la mancata specificazione, da parte del giudice di merito, di quanto attribuito, a titolo di riparazione, al richiedente in relazione a ciascun tipo di pregiudizio subito in conseguenza della privazione della libertà, non può essere considerata, di per sè, vizio di motivazione atto ad invalidare il provvedimento adottato. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di condanna a titolo di riparazione per ingiusta detenzione veniva indicata esclusivamente la complessiva somma dovuta).
Cass. civ. n. 1862/2016
In tema di ingiusta detenzione, con riferimento all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso.
Cass. civ. n. 15745/2015
15745In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente . (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come deposito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà).
Cass. civ. n. 15209/2015
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata.
Cass. civ. n. 11150/2015
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.
Cass. civ. n. 8914/2015
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la prova dei comportamenti extraprocessuali gravemente colposi - quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso era comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione).
Cass. civ. n. 2451/2015
Non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M.).
Cass. civ. n. 4372/2015
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto della domanda riparatoria in quanto fondata su circostanze escluse dal giudice della cognizione, quali la conoscenza, da parte della richiedente, della presenza di sostanza stupefacente nell'abitazione occupata con il convivente ed il fatto di aver ostacolato l'ingresso degli investigatori).
Cass. civ. n. 47756/2014
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che abbia fornito un alibi rivelatosi nell'immediatezza falso, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, qualora, in presenza di un quadro indiziario già di per sé significativo, contribuisca a rafforzare il convincimento della di lui colpevolezza.
Cass. civ. n. 39529/2014
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 30492/2014
È configurabile il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, emesso da parte del pubblico ministero senza tener conto dell'eventuale incidenza dell'indulto sull'intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancora applicato dal giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 29965/2014
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il parametro aritmetico, al quale riferire la liquidazione dell'indennizzo, è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato in euro 516.456,90 dall'art. 315, comma secondo, c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) della situazione concreta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva considerato quale parametro per il calcolo dell'indennizzo un termine massimo della custodia cautelare pari ad anni nove ai sensi dell'art. 304, comma sesto, c.p.p.).
Cass. civ. n. 18551/2014
È illegittima la decisione con cui il giudice riduce automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il richiedente abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario.
Cass. civ. n. 2278/2014
Le illegittime modalità di esecuzione della pena irrogata da una sentenza di condanna irrevocabile non possono dare luogo al diritto all'equa riparazione, essendo questo configurabile - ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. - nelle sole ipotesi di custodia cautelare "ingiusta" per la sua applicazione nonostante l'insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ovvero per effetto del dato postumo del definitivo proscioglimento del soggetto.