Cass. pen. n. 17095 del 31 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Condannato ammesso all'affidamento in prova in casi particolari - Interruzione del periodo di esecuzione della pena valutabile ai fini del beneficio - Esclusione.
In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, sicché il soggetto interessato può fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST.