Cass. pen. n. 17095 del 31 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Condannato ammesso all'affidamento in prova in casi particolari - Interruzione del periodo di esecuzione della pena valutabile ai fini del beneficio - Esclusione.


In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, sicché il soggetto interessato può fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 37352 del 2014

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST.

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