Cass. civ. n. 17103 del 15 giugno 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato preventivo - Proposta - Sottoposizione alla valutazione dei creditori - Poteri del giudice - Sindacabilità in caso di sua implausibilità economica - Sussistenza.


In tema di concordato preventivo, la proposta concordataria, pur lasciata alle valutazioni dei creditori quanto a convenienza, rispetto all'alternativa fallimentare, e a realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno prospettata, è sindacabile dal Tribunale sotto il profilo economico nei limiti in cui appaia implausibile, in quanto il piano si mostri "prima facie" irrealizzabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5825 del 2018

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 166
Legge Falliment. art. 178
Legge Falliment. art. 179
Legge Falliment. art. 180
Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

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