Cass. civ. n. 17111 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Dipendenti del parastato - Fondi di previdenza integrativa di cui all'art. 14 l. n. 70 del 1975 - Fondo di previdenza per i dipendenti dell’ex E.N.P.I. - Iscrizione a tale fondo di dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975 - Disciplina successiva ex art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, ratione temporis vigente - Interpretazione - Omessa adozione del decreto sugli oneri di ricongiungimento o riscatto per l'iscrizione - Insussistenza del diritto all'iscrizione - Cancellazione ex tunc dell'iscrizione effettuata in assenza del decreto - Legittimità.
L'espresso divieto di iscriversi ai Fondi di previdenza integrativa, stabilito dall'art. 14 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici parastatali assunti successivamente all'entrata in vigore della medesima Legge, è stato abrogato dall'art. 18, comma 9, del d.lgs. n. 124 del 1993, che ha consentito la facoltà di riscatto dei periodi pregressi, subordinandola però, al pari dell'iscrizione ai Fondi, all'adozione di un decreto ministeriale recante i criteri di calcolo degli oneri di riscatto o ricongiungimento, in mancanza della quale non può configurarsi in capo ai lavoratori già dipendenti dell'E.N.P.I., assunti dopo l'entrata in vigore della l. n. 70 del 1975, un diritto soggettivo all'iscrizione al Fondo integrativo costituito presso l'ente d'appartenenza, cosicché è legittimo il provvedimento di cancellazione ex tunc di tale iscrizione, effettuata in violazione della normativa di riferimento, con restituzione dei contributi versati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 18 com. 9 CORTE COST.