Cass. civ. n. 1712 del 16 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del beneficio - Mancata produzione dell’autocertificazione - Sufficienza - Indagini officiose - Esclusione.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15458 del 2020

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

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