Cass. civ. n. 17123 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti speciali non pericolosi - Assimilazione ai rifiuti solidi urbani in base al solo criterio qualitativo - Illegittimità della delibera comunale - Disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.


In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21957 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

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