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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 707 del 24 giugno 1994

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 707 del 24 giugno 1994

Testo massima n. 1

In tema di sequestro conservativo, il periculum in mora va valutato, oltre che con riguardo all’entità del credito del richiedente, anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo. [ Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del disposto sequestro conservativo che aveva ravvisato il periculum in mora nella sproporzione tra l’aggressione risarcitoria e le modeste disponibilità economiche dell’imputato il quale, vivendo dei proventi di attività lavorativa dipendente, non offriva garanzie di solvibilità, anche perché i beni della temuta sottrazione consistevano solo nella sua casa di abitazione ].

Testo massima n. 2

In tema di sequestro conservativo, l’accertamento giudiziale del fumus boni iuris va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all’astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi già acquisiti, al monento della pronuncia della misura cautelare reale.

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