Cass. pen. n. 17160 del 22 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale di cui all'art. 24, comma 6-bis del d.l. n. 137 del 2020 - Deposito dell'atto di impugnazione presso l'ufficio giudiziario in cui si trovano le parti private o i loro difensori - Possibilità - Sussistenza.
In tema di impugnazioni, nella vigenza dell'art. 24, comma 6-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continua a essere consentito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i loro difensori si trovano.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.