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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 368 del 22 marzo 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 368 del 22 marzo 1994

Testo massima n. 1

Il sequestro conservativo, secondo quanto è previsto dall’art. 316, comma 1, c.p.p., non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari, ma soltanto nel processo di merito. È legittimo il sequestro conservativo adottato dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e prima del decreto di rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari. Ciò in quanto il rapporto processuale tra le parti, e quindi il processo, si instaura con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M.

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