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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3197 del 4 febbraio 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3197 del 4 febbraio 1994

Testo massima n. 1

È legittimo il provvedimento con il quale il giudice autorizza il custode di azioni sottoposte a sequestro conservativo penale ad aderire ad un patto di sindacato di voto. [ A sostegno del principio di cui in massima la Cassazione ha osservato, da un lato, che il custode è legittimato ad esercitare il diritto di voto inerente alle azioni e l’adesione ad un patto di sindacato non è altro che una forma procedimentale di esercizio del voto stesso, e, dall’altro, che non può ritenersi — in via generale — la illegittimità, per contrarietà all’ordine pubblico societario, del patto di sindacato di voto, inteso come convenzione meramente obbligatoria, perché esso non è lesivo né della libertà del socio, né dei poteri e della funzione assembleare, mentre un’eventuale invalidità della delibera assembleare assunta con la determinante partecipazione degli aderenti al fatto, non può essere affermata anticipatamente in sede di autorizzazione, dovendo invece esser verificata in un successivo, eventuale, giudizio civile ].

Testo massima n. 2

In tema di sequestro conservativo penale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni quali azioni, quote sociali ed aziende, i poteri di controllo e di vigilanza che spettano al giudice penale sul custode, devono svolgersi nel rispetto di due riserve: 1 ] quella in tema di regolazione dei diritti soggettivi delle parti eventualmente contrapposte, che spetta al giudice civile competente; 2 ] quella in tema di interessi alle scelte imprenditoriali, che vanno attribuite al custode che ne assume la piena responsabilità, anche agli effetti della normativa penale, comune e societaria. Pertanto il controllo e la vigilanza del giudice sull’operato del custode devono rimanere in termini di stretta legalità ai fini della sola valutazione del rispetto di norme e principi di ordine pubblico, mentre nel merito gli interventi del giudice penale possono solo tendere al divieto di quelle eventuali scelte del custode che — con giudizio ex ante — esulano da ogni forma di discrezionalità tecnico-amministrativa, caratterizzante le gestioni imprenditoriali ed economiche.

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