Cass. pen. n. 35161 del 10 settembre 2009
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell'attività illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del "periculum in mora" in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell'utilizzo di sostanze dopanti).