Cass. pen. n. 741 del 6 ottobre 1999
Testo massima n. 1
Gli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi non rientrano tra i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo (art. 321 c.p.) per il quale è sufficiente la presenza del fumus boni juris ovvero l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Ne consegue che il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato.