Cass. pen. n. 814 del 14 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Il giudice dell'esecuzione, per dare attuazione all'obbligo di disporre la confisca dei beni nei casi previsti dall'art. 12 sexies D.L. 306/92, può anche applicare la misura cautelare del sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 secondo comma, c.p.p. e richiamato dal quarto comma del citato art. 12 sexies, ogni qual volta la misura è necessaria per assicurare alla giustizia i beni del condannato.
Testo massima n. 2
In sede esecutiva può disporsi, oltre alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, anche il sequestro preventivo dei beni assoggettabili alla suddetta misura.
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