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Art. 240 — Confisca

Art. 240 — Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [ c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p. ].

È sempre ordinata la confisca:

  1. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
  3. 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [ c.p.p. 676 ].

  1. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
  2. 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
  3. 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 43816/2017

In caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, nei confronti della società, è possibile solo sui beni su cui disporre la confisca diretta, previa individuazione del profitto del reato; in mancanza, è possibile il sequestro per equivalente dei beni dell’imputato.

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Cass. pen. n. 41558/2017

I prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati, la cui detenzione per la vendita, somministrazione e distribuzione per il consumo integrano i reati di cui all’art. 5, lett. b) e c), legge n. 283 del 1962, sono destinati a confisca obbligatoria e, pertanto, non possono essere in nessun caso restituiti all’interessato, neppure quando siano venute meno le esigenze probatorie per le quali sia stato disposto il sequestro, trovando applicazione il divieto di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., applicabile tanto al sequestro preventivo che a quello probatorio.

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Cass. pen. n. 17918/2017

Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell’art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell’art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell’art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006).

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Cass. pen. n. 43547/2016

La confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 259, comma secondo, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, non può essere disposta con il decreto penale di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso il rigetto della richiesta di sequestro preventivo del veicolo, osservando che la speciale confisca contemplata dal predetto art. 259, avendo una funzione prevalentemente sanzionatoria, non è equiparabile alla confisca prevista dall’art. 240, comma secondo, cod. pen., che il giudice ordina, con il decreto penale di condanna, ai sensi dell’art. 460, comma secondo, del codice di rito).

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Cass. pen. n. 40912/2016

In relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all’imputato).

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Cass. pen. n. 35313/2016

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotizzata lottizzazione abusiva non può essere legittimamente adottato quando l’esercizio dell’azione penale risulti precluso, essendo già maturata la prescrizione del reato, poichè in tal caso è impedito al giudice di compiere, nell’ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l’accertamento del reato (nei suoi estremi oggettivi e soggettivi) e della sussistenza di profili quanto meno di colpa nei soggetti incisi dalla misura, presupposto necessario per disporre la confisca anche in presenza di una causa estintiva del reato.

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Cass. pen. n. 33982/2016

La confisca prevista dall’art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).

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Cass. pen. n. 28225/2016

In tema di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12 bis D.Lgs. n.74 del 2000, introdotta dal D.Lgs. n.158 del 2015, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, si riferisce alle assunzioni d’impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

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Cass. pen. n. 23013/2016

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere ricompresa nel profitto anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone.

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Cass. pen. n. 12653/2016

In tema di responsabilità da reato degli enti, ai fini della confisca prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001, secondo cui nei confronti dell’ente è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, deve aversi riguardo, quanto alla possibilità di restituzione, non alla esistenza di una generica garanzia patrimoniale prestata nell’interesse dell’ente responsabile a vantaggio del danneggiato, ma alla possibilità di distaccare concretamente una porzione – specificamente individuata – del patrimonio dell’ente, spettante come tale al danneggiato. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione al reato di malversazione ai danni dello Stato, ha escluso che, ai fini della confisca di valore, dovesse essere sotratta dall’entità del profitto, costituito dall’importo erogato e distratto, la somma corrispondente alla polizza fideiussoria costituita in favore dell’ente erogante).

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Cass. pen. n. 44808/2015

Nel caso di guida senza patente, l’autovettura condotta da soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen. solo quando sia configurabile il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato, dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile. (In motivazione la S.C. ha rilevato che l’art. 116, comma 17, prevede la confisca del veicolo solo per l’ipotesi di “recidiva delle violazioni”e che la proprietà del veicolo in capo all’imputato non è di per sè elemento idoneo a dimostrare il detto nesso strumentale).

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Cass. pen. n. 43397/2015

La confisca del profitto del reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o per equivalente, a seconda dell’oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l’istanza di applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art. 676 cod. proc. PEN., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. PEN.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’eventuale ricorso per cassazione erroneamente proposto non deve essere dichiarato inammissibile, ma qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente).

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Cass. pen. n. 31617/2015

Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

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Cass. pen. n. 45927/2014

In tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell’automezzo utilizzato per commettere il reato, prevista dall’art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008 (conv. in legge n. 210 del 2008) “per tutte le fattispecie penali poste in essere con l’uso di un veicolo”ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

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Cass. pen. n. 38343/2014

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto.
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 si identifica non soltanto con i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche con ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa.

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Cass. pen. n. 10561/2014

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato.
In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, della l. n. 244 del 2007 e 322 ter cod. pen. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

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Cass. pen. n. 6618/2014

In tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati. (Fattispecie, nella quale la Corte riteneva inadeguata ed insufficiente la motivazione con cui i giudici disponevano la confisca di un computer limitandosi ad affermare che trattavasi di bene di pertinenza del reato).

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Cass. pen. n. 3635/2014

In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha affermato che il profitto non può corrispondere al risparmio di spesa conseguente al mancato adeguamento degli impianti di uno stabilimento siderurgico).

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Cass. pen. n. 2379/2014

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 48104/2013

In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta nè per l’emittente, nè per il destinatario dei documenti fittizi.

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Cass. pen. n. 47473/2013

In caso di confisca ordinata con sentenza, contro il decreto o l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che abbia rigettato l’istanza promossa dal terzo estraneo al reato ed interessato alla restituzione del bene, è esperibile direttamente ricorso per cassazione. (In motivazione la S.C. ha distinto tale fattispecie dall’ipotesi in cui la confisca sia disposta dal giudice dell’esecuzione, la cui ordinanza è reclamabile mediante opposizione, davanti alla stesso giudice, ai sensi dell’art.667, comma quarto, cod. proc. pen.).

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Cass. pen. n. 38946/2013

In tema di contrabbando, non è soggetto a confisca obbligatoria il rimorchio (nella specie, un “car trailer”per il trasporto di veicoli), utilizzato per finalità estranee all’attività illecita e non costituente parte integrante del mezzo trainante.

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Cass. pen. n. 37548/2013

Non può essere disposta la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell’art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell’art. 240, comma seconda, cod. pen.

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Cass. pen. n. 33209/2013

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinchè vi provveda.

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Cass. pen. n. 33182/2013

In tema di reati tributari, la persona giuridica beneficiaria delle irregolarità tributarie non può essere considerata persona estranea al reato e può, quindi, essere destinataria di sequestro preventivo che aggredisca il prezzo o il profitto del reato commesso dall’amministratore, ma non esserlo in relazione a beni diversi aggredibili con lo strumento preventivo per equivalente, a meno che la persona giuridica sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisca come effettivo titolare.

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Cass. pen. n. 31957/2013

L’estinzione del reato per prescrizione non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, nei casi in cui vi sia comunque stato un accertamento incidentale, equivalente a quello contenuto in una sentenza di condanna, della responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca e reato. (Nella specie, la Corte ha considerato confiscabile il prezzo del reato in un caso in cui la prescrizione era intervenuta dopo la pronuncia di condanna di primo grado ed il giudice di appello, nel dichiararla, aveva, in motivazione, confermato la statuizione relativa alla responsabilità dell’imputato e all’illecita provenienza dei beni confiscati).

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Cass. pen. n. 27173/2013

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria.

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Cass. pen. n. 22105/2013

Non può farsi luogo a confisca di armi regolarmente detenute e non utilizzate per commettere i reati per cui è intervenuta affermazione di responsabilità, attesa l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art. 240 c.p. tanto per la confisca facoltativa quanto per quella obbligatoria. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali).

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Cass. pen. n. 19358/2013

In tema di confisca dei beni patrimoniali prevista dall’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 8 luglio 1992, n. 356 é irrilevante il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non é esclusa, oltre che per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui é intervenuta condanna, anche laddove per quegli stessi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione. (Fattispecie in tema di cespiti facenti capo a persona assolta dal reato di associazione a delinquere).

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Cass. pen. n. 9032/2013

In tema di sfruttamento della prostituzione solo la porzione di denaro consegnata allo sfruttatore o al favoreggiatore è confiscabile obbligatoriamente quale prezzo del reato con la sentenza di condanna o di patteggiamento, mentre devono essere restituite le somme percepite dalle prostitute che sono qualificabili come provento del reato.

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Cass. pen. n. 3711/2013

Le “cose che servirono a commettere il reato”sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l’accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa ed il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla “res”nella realizzazione dell’illecito sia delle modalità di realizzazione del reato medesimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un attività di spaccio effettuata nei pubblici giardini, non fosse confiscabile l’autovettura nella quale era stata reperita una parte dello stupefacente sequestrato all’imputato).

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Cass. pen. n. 18531/2012

È legittima la confisca di un’autovettura utilizzata dall’autore del furto per raggiungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consumazione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorchè l’impiego della stessa non possa ritenersi indispensabile.

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Cass. pen. n. 14484/2012

Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

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Cass. pen. n. 12313/2012

Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 L. n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria.

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Cass. pen. n. 47312/2011

In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell’ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l’assenza di ogni addebito di negligenza.

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Cass. pen. n. 34722/2011

In tema di confisca, il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene all’utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi. (Nella specie è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 cpv. c.p.p., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilità in virtù di un contratto di leasing).

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Cass. pen. n. 34459/2011

La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, in seguito alla novella di cui alla L. n. 120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria.

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Cass. pen. n. 29197/2011

In tema di confisca, è persona estranea al reato – nei cui confronti non può disposta la misura di sicurezza in esame, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 240 c.p. – il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. (Nella specie la Corte ha escluso il requisito dell’estraneità nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di un bene già oggetto di sequestro preventivo, regolarmente trascritto).

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Cass. pen. n. 17463/2011

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite).

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Cass. pen. n. 13360/2011

In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato”la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie relativa all’alienazione del bene successiva alla consumazione del reato).

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Cass. pen. n. 11970/2011

Il valore di riferimento per il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, in caso di delitto di riciclaggio transnazionale avente ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, dev’essere quantificato sulla base del profitto di tale ultimo reato, entrato a far parte delle operazioni di riciclaggio transnazionale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che se il riciclaggio ha ad oggetto i proventi del reato di frode fiscale, detti proventi costituiscono anche il profitto del riciclaggio in relazione ai soggetti autori del solo reato transnazionale).

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Cass. pen. n. 9323/2011

Il computo del termine triennale previsto per la riabilitazione, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacchè anche quest’ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.

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Cass. pen. n. 6807/2011

La confisca obbligatoria del veicolo, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, non si applica relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente applicabilità dell’art. 2 c.p., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch’essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689 del 1981).

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Cass. pen. n. 4107/2011

La previsione dell’art. 116, comma diciottesimo, cod. strada in tema di confisca del veicolo per il reato di cui al comma tredicesimo stessa disposizione, consistente nella guida di autoveicoli senza il previo conseguimento della patente, è speciale rispetto a quella di cui all’art. 240 cod. pen..

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Cass. pen. n. 170/2011

Il mutamento di natura, a seguito della L. n. 120 del 2010, della confisca prevista dall’art. 186 c.s. in sanzione accessoria amministrativa (non più penale) non la priva di omogeneità rispetto a quella penale, sicché la continuità tra le due sanzioni la rende applicabile anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella.

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Cass. pen. n. 45417/2010

Non può essere disposta, con la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, la confisca amministrativa del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza. (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell’entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che la Corte ha considerato “lex mitior”, poiché ha mutato la qualificazione giuridica della confisca, da sanzione accessoria penale ad amministrativa).

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Cass. pen. n. 44895/2010

Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d’ebbrezza, disposto prima dell’entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione proposto dall’imputato.

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Cass. pen. n. 42182/2010

È legittima la confisca per l’intero del complesso aziendale acquistato in regime di comunione legale dal solo coniuge imprenditore poi condannato ove l’attività imprenditoriale continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento della comunione, in quanto bene strumentale rientrante nella cosiddetta comunione “de residuo”. (In motivazione la Corte ha precisato che al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni, al coniuge non imprenditore spetta soltanto un diritto di credito di natura personale pari alla metà del valore dei beni facenti parte della comunione “de residuo”sicché l’effettiva disponibilità, a titolo di proprietà, di detti beni, può essere attribuita al coniuge non imprenditore solo se vi sia stata cessazione dell’impresa o se il bene sia stato sottratto alla sua originaria destinazione attraverso la richiesta di divisione dei beni oggetto della comunione: in difetto di tali condizioni il bene è soggetto a confisca per l’intero).

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Cass. pen. n. 41693/2010

In caso di confisca del ciclomotore utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza la misura ablativa non può essere estesa anche alla targa-contrassegno del medesimo, atteso che la stessa non ha la funzione di identificare il veicolo sulla quale è apposta, bensì il suo guidatore.

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Cass. pen. n. 34687/2010

Ai fini della confisca del veicolo (nella specie autovettura), in caso di guida in stato di ebbrezza, non può considerarsi estranea al reato la persona, diversa dal conducente e proprietaria di esso, che sia presente sul mezzo come passeggera. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).

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Cass. pen. n. 32273/2010

In caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, comma secondo, n. 2, c.p.), ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato (ad es., nei casi di cui agli artt. 240, comma secondo, n. 1, c.p., e 12 sexies L. n. 356 del 1992).

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Cass. pen. n. 27196/2010

Il sequestro preventivo e la conseguente confisca dei beni o dei corrispettivi derivanti da acquisti o variazioni patrimoniali non comunicati da parte dei sottoposti a misura di prevenzione non hanno tra i presupposti l’impossibilità da parte del soggetto di giustificare la provenienza dei beni e la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi del soggetto, richiesti invece dalla confisca prevista dall’art. 12-sexies L. n. 356 del 1992.

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Cass. pen. n. 24843/2010

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione).
La declaratoria di estinzione del reato di associazione di tipo mafioso per morte del reo, non comporta la restituzione, in favore degli eredi, dei proventi delle attività illecite dell’associazione dei quali sia stata disposta la confisca nel corso del giudizio di merito, difettando lo “jus possidendi”sia nel “de cuius”, sia nei suoi successori.

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Cass. pen. n. 19516/2010

La confisca prevista dall’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al “fumus commissi delicti”, l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al “periculum in mora”, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

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Cass. pen. n. 10261/2010

La confisca in sede di esecuzione non può essere disposta per impedire la sottrazione dei cespiti costituenti garanzia a beneficio dei creditori.

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Cass. pen. n. 46737/2009

La restituzione all’acquirente di un bene già confiscato richiede che questi provi di aver ignorato senza colpa l’irregolare immissione di detto bene nel mercato, essendo irrilevante che al momento dell’acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta.

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Cass. pen. n. 41338/2009

È illegittima la confisca di beni di pertinenza aziendale (nella specie macchine cucitrici taglia-cuci e postazioni da stiro) oggetto di sequestro probatorio per favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri e occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno, allorché essa sia disposta, contestualmente alla sentenza di patteggiamento, senza che siano specificate le ragioni giustificatrici dell’adozione del provvedimento ablativo.

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Cass. pen. n. 36063/2009

La confisca obbligatoria può essere disposta con decreto penale di condanna unicamente nei casi previsti dall’art. 240, comma secondo, c.p. e non anche nelle ipotesi previste dalla legislazione speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. avverso la revoca di sequestro disposta con decreto penale sulla base della non ritenuta confiscabilità, a norma dell’art. 259, comma secondo, D.L.vo n. 152 del 2006, del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti).

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Cass. pen. n. 32937/2009

La confisca del veicolo prevista in relazione alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici è misura di sicurezza patrimoniale e ha natura obbligatoria.

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Cass. pen. n. 29495/2009

In tema di confisca, non integra la nozione di “appartenenza a persona estranea al reato”la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di un motociclo impiegato per commettere una rapina, non avendo i giudici di merito indicato alcun elemento dal quale desumere che lo stesso fosse solo fittiziamente intestato a persona estranea al reato, ma in realtà nella perdurante disponibilità dell’imputato).

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Cass. pen. n. 24015/2009

In tema di guida in stato d’ebbrezza, la confisca del veicolo “con il quale è stato commesso il reato”non è consentita soltanto quando il veicolo appartenga integralmente a persona estranea al reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo appartenente in comproprietà all’indagato ed a persona estranea al reato).

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Cass. pen. n. 18517/2009

In tema di guida in stato d’ebbrezza, la confisca del veicolo “con il quale è stato commesso il reato”(salvo che esso appartenga a persona estranea al reato) è obbligatoria, non facoltativa.

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Cass. pen. n. 9986/2009

In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l’ha introdotta.

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Cass. pen. n. 9218/2009

La confisca prevista dall’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992 ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al “fumus commissi delicti”, l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al “periculum in mora”, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.

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Cass. pen. n. 44380/2008

I prodotti industriali oggetto dell’illecita condotta di contraffazione, nelle specie capi di abbigliamento con marchi contraffatti, seppure destinati all’uso personale e non al commercio, devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituiscono reato.

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Cass. pen. n. 38834/2008

L’estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240, comma secondo, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell’entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta ).

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Cass. pen. n. 35802/2008

La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti ad una persona giuridica, quando quest’ultima non sia estranea al reato, per esserle stato contestato il connesso illecito amministrativo. (Fattispecie, in tema di patteggiamento, relativa a confisca di un immobile di proprietà di una Spa utilizzato dagli imputati per lo svolgimento di attività illecite ).

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Cass. pen. n. 26654/2008

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 del D.L.vo n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone. (In motivazione la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico — quali ad esempio quelli del « profitto lordo» e del « profitto netto» —, ma che, al contempo, tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua genesi nell’illecito, pone in essere un’attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato).

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Cass. pen. n. 4746/2008

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro; tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 D.L.vo n. 152 del 2006).

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Cass. pen. n. 4199/2008

In relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, quando venga ravvisata l’ipotesi del fatto di lieve entità, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p. per la confisca del profitto del reato e non ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992.

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Cass. pen. n. 2024/2008

In tema di confisca facoltativa, la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è sufficiente ad escludere la confisca stessa e a tutelare l’intangibilità del diritto del proprietario se costui abbia tenuto atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l’uso indebito del bene. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva tratto, dalla mera condizione, del terzo, di coniuge del condannato, elemento di insussistenza della invocata buona fede).

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Cass. pen. n. 11982/2007

La confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della condotta delittuosa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice che, nel definire con il «patteggiamento» un procedimento per il reato di coltivazione illegale di piante di cannabis indica, aveva ordinato la confisca delle «attrezzature presenti sul fondo ed utilizzate per la coltivazione»).

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Cass. pen. n. 14307/2006

In tema di confisca, per «cose che servirono a commettere il reato» ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell’attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di «indispensabilità», ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l’uso dell’autovettura confiscata fosse stato necessario per l’esecuzione del reato di tentato furto di un’autovettura).

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Cass. pen. n. 21703/2005

In tema di confisca facoltativa, sia quando si debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l’applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine.

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Cass. pen. n. 19914/2005

La confisca prevista nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione i tipo mafioso non ha nè il carattere sanzionatorio di natura penale, nè quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell’ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall’art. 240, comma secondo, c.p.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso di una sua appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

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Cass. pen. n. 12317/2005

I terzi titolari di diritti reali di garanzia su beni immobili sottoposti a confisca ai sensi dell’art. 2 ter della legge antimafia 31 maggio 1965 n. 575, ove non siano potuti intervenire nel procedimento di prevenzione, possono far accertare, in sede di esecuzione, l’esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite essenzialmente dall’anteriorità della trascrizione dei relativi titoli rispetto al provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito la confisca e da una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, fermo restando che, una volta effettuato il suddetto accertamento, rimane comunque esclusa la possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza della confisca (come si evince dagli artt. 2 nonies, decies e undecies della legge n. 575 del 1965), ad un regime assimilabile a quello dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrà essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge.

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Cass. pen. n. 34365/2004

Il giudice può disporre la confisca facoltativa ex articolo 240, comma primo, c.p., delle cose che servirono a commettere il reato, allorchè ravvisi una pericolosità sociale, in capo all’imputato, data dalla relazione tra l’attività criminosa e il bene confiscando, nel senso che quello specifico bene sia tale da agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato. Ne consegue che, eccettuata l’ipotesi del trasporto di quantità davvero minime di sostanze stupefacenti, e nell’ambito di un’attività del tutto occasionale e non organizzata, deve ritenersi che l’autovettura utilizzata per detto trasporto costituisca un bene strumentale indispensabile in qualsiasi attività di spaccio di sostanze stupefacenti, perfettamente compatibile, oltretutto, con il notevole valore economico dell’illecita attività esercitata, e pertanto il valore aggiunto di pericolosità sociale dato dall’ autovettura dello spacciatore può considerarsi in re ipsa: per l’effetto, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi della richiamata disposizione.

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Cass. pen. n. 21860/2004

Il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di immigrazione clandestina, previsti dall’art. 12 D.L.vo 286/1998, perchè possa qualificarsi persona estranea ed incolpevole, facendo così valere il diritto al dissequestro ed alla restituzione, ha l’onere di provare l’assenza di una condotta colposa, l’esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l’uso illecito del mezzo di trasporto (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato un provvedimento di rigetto di dissequestro relativo alla richiesta di una società di leasing che aveva concesso in locazione finanziaria un mezzo ad un soggetto che poi aveva noleggiato il bene ad una terza società, mancando un collegamento diretto tra la prima e l’autore del reato).

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Cass. pen. n. 4986/2004

Nell’ipotesi di sequestro del corpo di reato la confisca è obbligatoria, con la conseguenza che, qualora essa non sia stata disposta dal giudice della cognizione, deve provvedere il giudice dell’esecuzione.

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Cass. pen. n. 920/2004

Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12 sexies, commi 1 e 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della «sproporzione», i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall’altro, che la «giustificazione» credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.

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Cass. pen. n. 814/2004

Il giudice dell’esecuzione, per dare attuazione all’obbligo di disporre la confisca dei beni nei casi previsti dall’art. 12 sexies D.L. 306/92, può anche applicare la misura cautelare del sequestro preventivo, previsto dall’art. 321 secondo comma, c.p.p. e richiamato dal quarto comma del citato art. 12 sexies, ogni qual volta la misura è necessaria per assicurare alla giustizia i beni del condannato.

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Cass. pen. n. 49454/2003

In tema di detenzione di esemplari di fauna minacciata di estinzione, va sempre disposta, all’esito del procedimento per violazione della legge 7 febbraio 1992 n. 150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, la confisca delle cose in sequestro, atteso che la detenzione di tali esemplari è consentita solo in presenza di autorizzazione amministrativa, in difetto della quale la confisca è obbligatoria.

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Cass. pen. n. 47887/2003

In tema di misure di prevenzione, l’applicazione della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, i quali possono far valere in sede esecutiva i propri diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi dell’art. 2 della legge n. 575 del 1965.

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Cass. pen. n. 44419/2003

A seguito di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di cui all’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come da ultimo modificato dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – uso di apparecchi da giuoco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico – non è legittima la confisca del denaro e degli apparecchi utilizzati, atteso che tali apparecchi e congegni automatici non rientrano tra le cose intrinsecamente criminose, di cui al secondo comma dell’art. 240 c.p., e stante l’assenza di una disposizione derogatrice del disposto dell’art. 445 c.p.p.

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Cass. pen. n. 34088/2003

La confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma 1, c.p. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. (Fattispecie in cui, la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato).

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Cass. pen. n. 26728/2003

Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia disposto la confisca di denaro ricavato dalla cessione di stupefacenti è inammissibile per carenza di interesse, sebbene la misura, riguardando il profitto e non il prezzo del reato, e dunque un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca (art. 240, secondo comma, c.p.), risulti adottata fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento (art. 445, primo comma, c.p.p.). Ciò in quanto il ricorrente, dato che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, non potrebbe comunque vantare un diritto alla relativa restituzione.

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Cass. pen. n. 22038/2003

In tema di confisca obbligatoria di opere d’arte ai sensi dell’art. 127, ultimo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la clausola di esclusione relativa alle «cose appartenenti a persone estranee al reato» non copre i diritti dell’erede dell’imputato poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell’asse ereditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui all’art. 240 c.p., tutela solo l’affidamento del terzo che abbia acquistato le opere in buona fede. (Mass. redaz.).
In tema di opere d’arte contraffatte, la confisca prevista dall’art. 127, ultimo comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell’azione penale per morte dell’imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, secondo comma, n. 2, c.p.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato, né è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come «opere non autentiche», ai sensi dell’art. 128 del cit. D.L.vo, trattandosi di falsi d’arte e non di «copie» di sculture, pitture e opere grafiche.

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Cass. pen. n. 44900/2002

La confisca, prevista dall’art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992 n. 356, in quanto misura di sicurezza applicabile all’intero patrimonio, non presuppone necessariamente il sequestro (né deve immancabilmente esser preceduta dallo stesso), tutte le volte in cui i beni sono altrimenti individuabili al momento in cui il provvedimento deve essere eseguito; nell’omissione del previo provvedimento di sequestro viola l’art. 111 della Costituzione sotto il profilo dell’obbligo di informare l’accusato, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi della accusa sollevata a suo carico, atteso che detto obbligo può ritenersi soddisfatto con la formulazione della imputazione.

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Cass. pen. n. 33309/2002

In materia di stupefacenti, il veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga non costituisce il prezzo del reato né è cosa di cui la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisce reato. Ne consegue che il veicolo non è obbligatoriamente confiscabile e, pertanto, non ne può essere disposta la confisca nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti.

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Cass. pen. n. 18157/2002

In tema di usura, la confisca obbligatoria prevista dall’attuale ultimo comma dell’art. 644 c.p., quale modificato dall’art. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108, trova applicazione, in osservanza della regola generale stabilita in materia di misure di sicurezza dall’art. 200 c.p., anche con riguardo a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge di modifica.

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Cass. pen. n. 10069/2002

La confisca facoltativa può essere disposta anche d’ufficio, e quindi senza alcuna specifica richiesta del pubblico ministero d’udienza, dal giudice di cognizione di primo grado il quale, nel pronunciare sentenza di assoluzione o di condanna, può ben applicare le eventuali misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 205, comma 1 e 236, comma 2 c.p. nonché degli artt. 530, comma 4 e 533, comma 1 c.p.p., trattandosi di pronunzie necessariamente conseguenziali al principale thema decidendum riguardante l’imputazione.

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Cass. pen. n. 4089/2002

In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all’art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, a norma dell’art. 240 c.p., atteso che tale disposizione è derogata dalla disciplina speciale dell’art. 7 della citata legge n. 47, ai sensi della quale è prevista una specifica sanzione amministrativa (ingiunzione a demolire) di tipo ripristinatorio affidata in primis all’autorità comunale ed in via subordinata all’autorità giudiziaria, e fatto salva la possibilità di dichiarazione di prevalenti interessi pubblici che legittimano l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.

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Cass. pen. n. 34019/2001

In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l’ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest’ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito della cosa.

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Cass. pen. n. 27656/2001

In tema di confisca, poiché il dettato dell’art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 206, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, costituisce deroga ai principi generali fissati dall’art. 240 c.p., non è sufficiente, al fine di giustificare la provenienza dei beni, il riferimento a regolari atti di acquisto, essendo viceversa necessario risalire alla origine dei mezzi finanziari impiegati per l’acquisizione dei predetti beni, il cui valore sia sproporzionato rispetto alle possibilità economiche del soggetto.

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Cass. pen. n. 25378/2001

L’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel prevedere che la confisca possa essere disposta a carico di persona condannata per usura e con riferimento ai beni, sproporzionati rispetto al suo reddito, dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza, presuppone che sia quantomeno ipotizzabile la loro provenienza delittuosa, dal momento che non è certamente consentito confiscare all’autore di qualsiasi reato beni lecitamente acquisita prima che l’interessato desse inizio all’attività criminosa che gli viene addebitata.

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Cass. pen. n. 10229/2001

In tema di reati di contrabbando, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti va sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, e ciò ai sensi dell’art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (come sostituito dall’art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413) e non del comma secondo dell’art. 240 c.p.

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Cass. pen. n. 8542/2001

In tema di riesame, le cose soggette a confisca obbligatoria, a norma dell’art. 240, comma 2 c.p., non possono essere restituite all’interessato, salvo che si provi la sua estraneità al reato, anche nel caso di decreto di convalida del sequestro dichiarato inefficace dal tribunale del riesame per intempestività della decisione ai sensi dell’art. 309 comma 10 c.p.p. giacché l’art. 324 c.p.p., al quale espressamente rinvia l’art. 355 comma 3 c.p.p., prevede il divieto di revoca del decreto di sequestro nei casi indicati dal richiamato art. 240 comma 2 c.p.

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Cass. pen. n. 6240/2001

In caso di applicazione di pena concordata a norma dell’art. 444 c.p.p., la somma costituente il ricavato della cessione di sostanza stupefacente non è suscettibile di confisca, non essendo configurabile una delle ipotesi di cui all’art. 240 n. 2 c.p., né può costituire oggetto di restituzione in favore di chi ne è stato l’autore, in quanto costui è privo di un interesse giuridicamente tutelato a conseguirla, data la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell’atto negoziale dal quale esso trae fondamento.

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Cass. pen. n. 3792/2001

In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di agevolazione dell’immigrazione clandestina, la mancata riproduzione, nel testo dell’art. 2 comma 1, D.L.vo n. 113 del 1999 — il quale ha sostituito l’art. 12, comma 4, D.L.vo n. 286 del 1998 — dell’inciso «salvo che si tratti di mezzo appartenente a persona estranea al reato», figurante nel testo originario, non può essere intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e che alla confisca, in tale ipotesi, debba procedersi comunque, prescindendosi da detto limite, in quanto quest’ultimo è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui all’art. 240, commi 3 e 4, c.p., fermo restando che per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.

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Cass. pen. n. 829/2001

In tema di ricorso avverso l’ordinanza di reiezione dell’istanza di dissequestro di una nave, non è applicabile l’art. 309, comma 1, c.n., che prevede la legittimazione del comandante della nave a ricorrere nell’interesse dell’armatore e, più specificamente, il potere, in caso di urgenza, “di istituire e proseguire giudizi in nome e nell’interesse dell’armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione” attesoché detta rappresentanza è preordinata alla tutela di interessi civilistici e non può essere applicata allorché siano coinvolti interessi di carattere strettamente personale connessi con profili di responsabilità di carattere penale, quali quelli concernenti l’estraneità dell’armatore al reato in materia di sequestro di cose per cui è prevista, ex art. 240, comma 4, c.p., la confisca obbligatoria.

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Cass. pen. n. 2743/2000

In materia di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca di cui all’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 356, ha natura obbligatoria e deve pertanto essere sempre disposta dal giudice della cognizione in caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti; ove tuttavia questi non vi abbia provveduto è competente a disporla il giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 676 c.p.p., non potendosi operare una distinzione a tal fine tra la confisca generale di cui all’art. 240 c.p. e quella speciale prevista nel citato decreto legge n. 306 del 1992.

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Cass. pen. n. 9937/2000

La confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma primo c.p. è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell’imputato. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca dell’auto usata per il trasporto di stupefacenti, pur risultando che il veicolo era solo occasionalmente servito per il detto trasporto e non già che esso era stato predisposto, con particolari accorgimenti insidiosi o con modifiche strutturali, in generale, per l’occultamento o il trasporto di droga).

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Cass. pen. n. 1926/2000

Il fallimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento trasferendo l’una e l’altra alla curatela, tenuta alla gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori; detta privazione (il c.d. spossessamento) non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell’assoluta insensibilità del patrimonio all’attività svolta dall’imprenditore successivamente alla dichiarazione di suo fallimento. Alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia pertanto il concetto di appartenenza. Ne consegue la legittimità del sequestro preventivo disposto sui beni del fallito in forza della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 321 c.p.p., relativo alla sottoponibilità a sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 240 c.p. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del curatore circa la applicabilità del terzo comma dell’art. 240 c.p. sulla non confiscabilità delle cose appartenenti all’estraneo).

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Cass. pen. n. 3281/2000

La confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, del mezzo di trasporto utilizzato per il compimento dei reati in materia di immigrazione clandestina previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può aver luogo, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 240, commi terzo e quarto, c.p., qualora trattisi di mezzo appartenente a persona estranea al reato. L’estraneità, peraltro, non deriva in modo automatico dal fatto che il proprietario del mezzo non abbia subito condanna, dovendosi in realtà considerare estranei al reato, sempre secondo i principi generali elaborati con riguardo al citato art. 240 c.p., soltanto chi, indipendentemente dall’essere stato o meno sottoposto a procedimento penale, risulti di fatto non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso. (Nella fattispecie, trattandosi di un peschereccio adoperato per il trasporto di clandestini dall’Albania all’Italia e pertanto sequestrato e confiscato all’esito del processo svoltosi a carico dei componenti dell’equipaggio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata respinta dal giudice dell’esecuzione la richiesta di restituzione avanzata dal proprietario dell’imbarcazione, considerando che non vi erano elementi tali da far pensare che costui fosse stato ignaro dell’illecito uso dell’imbarcazione medesima e che risultava inverosimile la tesi da lui sostenuta, secondo la quale lo spostamento del mezzo dall’Albania all’Italia sarebbe stato disposto al fine, del tutto antieconomico, di effettuare rifornimento di carburante e far applicare sullo scafo della pittura antiruggine).

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Cass. pen. n. 3249/2000

Nel caso di sequestro di mezzi di trasporto utilizzati per favorire l’ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, il giudice, per disporre la restituzione del mezzo al proprietario, deve, in base ai principi generali sanciti dall’art. 240, commi 1 e 3, c.p., accertare la di lui estraneità rispetto alla violazione penale che costituisce il presupposto del sequestro, prima, e la confisca, poi. A tal fine, il giudice deve verificare che la condotta del titolare del bene non sia stata inficiata dalla prevedibilità della commissione del reato da parte dell’agente per mezzo della cosa sequestrata, ovvero da un difetto di vigilanza in ordine alla sottrazione della stessa ed al suo uso illecito.

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Cass. pen. n. 661/2000

La confisca è obbligatoria quando il danaro costituisce il «prezzo» del reato, da intendersi quale compenso dato per indurre taluno a commettere il reato. Diversamente, il provento dell’attività criminosa costituisce profitto del reato e pertanto non è soggetto a confisca obbligatoria ma va restituito in caso di patteggiamento della pena. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che nel caso di sfruttamento della prostituzione, il danaro viene consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore non già come compenso per indurlo a commettere il reato, ma come provento dello stesso).

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Cass. pen. n. 4214/2000

Può costituire oggetto di confisca ex art. 240 c.p. la somma di denaro che il giudice accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente anche nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, legge stupefacenti, non ostandovi il divieto posto in relazione a tale fattispecie dall’art. 12 sexies del D.L. n. 306/92 conv. nella L. n. 356/92, che, quale disposizione speciale, trova applicazione solo nell’ipotesi particolare dalla medesima regolata di condannato che non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui ha la disponibilità.

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Cass. pen. n. 3315/1999

I videogiochi, anche se destinati o destinabili al gioco di azzardo, non hanno carattere intrinsecamente criminoso e non rientrano nella previsione di cui all’art. 240, secondo comma, c.p., sicché di essi non può esser disposta la confisca con la sentenza a pena patteggiata.

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Cass. pen. n. 5409/1999

La confisca può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna dell’imputato, qualora sia facoltativa, ovvero dal giudice dell’esecuzione, qualora sia obbligatoria per legge. (Fattispecie relativa alla confisca, disposta in sede esecutiva sul rilievo che si trattava di prodotto del reato, di una costruzione sequestrata nel corso di procedimento penale per peculato conclusosi con sentenza di condanna).

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Cass. pen. n. 5228/1999

Il rinvio dell’art. 6, comma primo, legge n. 152 del 1975, al disposto dell’art. 240, comma secondo, c.p., concerne la sola imposizione dell’obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e gli oggetti a queste assimilati), e non l’intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo. Ne consegue che i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all’elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell’ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 240 c.p. (non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato).

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Cass. pen. n. 1790/1999

Poiché la confisca prevista nell’ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, bensì quello di un tertium genus riconducibile nell’ambito della misura di sicurezza prescritta dall’art. 240, secondo comma, c.p., la sua applicabilità non può venir meno — così come non si caduca quella prevista dalla suddetta norma del codice — a seguito della morte della persona assoggettata alla misura personale, come del reo, ancorché si accerti prostumamente che questa è intervenuta prima dell’adozione del provvedimento ablativo.

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Cass. pen. n. 9/1999

L’applicazione della confisca non determina l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l’amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall’ufficio giudiziario e il giudice dell’esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. (Nell’affermare detto principio la Corte – giudicando in fattispecie di usura – ha altresì precisato che la tutela del diritto di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta l’estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al creditore munito di prelazione pignoratizia).

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Cass. pen. n. 881/1999

La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall’art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell’art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall’altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.

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Cass. pen. n. 5542/1998

In tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione occorre che la cosa non appartenga a persona estranea al reato, da intendersi in senso ampio, cioè comprensivo dei diritti reali di garanzia e non solo della proprietà, con riferimento al momento in cui viene esercitato il potere di confisca da parte del giudice e non a quello della commissione del reato.

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Cass. pen. n. 1579/1998

Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione, richiesto di decidere sulla revoca di un sequestro conservativo, accoglie tale domanda, ma contestualmente dispone la confisca ex art. 240, comma primo, c.p., delle cose sequestrate, costituisce atto abnorme, e ciò non solo perché al giudice della esecuzione è inibito di disporre la confisca nei casi in cui questa è facoltativa, e perché la confisca è adottabile solo in relazione a cose sottoposte a sequestro probatorio o a sequestro preventivo, ma, ancor prima, perché, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d’ufficio.

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Cass. pen. n. 5967/1998

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche di natura contravvenzionale, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato, purché, in quest’ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta. (Fattispecie relativa a intervenuta oblazione per il reato di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975).

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Cass. pen. n. 2016/1997

L’art. 12 sexies D.L.vo n. 306 del 1992 prevede una confisca obbligatoria (in aggiunta a quanto stabilito, in via generale, dell’art. 240 c.p.), che deve essere ordinata previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni indicate nel citato art. 12 sexies. Detto accertamento può essere compiuto soltanto in sede di giudizio di merito e la confisca può essere disposta soltanto con la sentenza che tale giudizio definisce. Non è legittimo, quindi, disporre la misura in argomento con provvedimento autonomo e distinto dalla sentenza di condanna che abbia deciso in merito. (Precisa la Corte che non può diversamente ritenersi in base al disposto di cui all’art. 676 c.p.p. che attribuisce poteri, in materia di confisca obbligatoria, al giudice della esecuzione. Ciò perché quanto in tale articolo previsto riguarda i casi di confisca obbligatoria indicati nel secondo comma dell’art. 240 c.p. adottabili de plano senza necessità di particolari accertamenti di fatto. Ne consegue l’illegittimità del sequestro preventivo prodromico a una confisca che non può essere disposta).

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Cass. pen. n. 2015/1997

Il sequestro preventivo di beni disposto in previsione della confisca di cui all’art. 12 sexies del D.L. 306/1992, convertito con L. 356/1992, è illegittimo se non è più possibile una pronuncia sul punto del giudice di merito. Infatti tale confisca è subordinata all’accertamento di precise condizioni, da verificare nella sede di merito, ed è applicabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. (Nella specie la Corte ha annullato il sequestro preventivo disposto dopo la sentenza di primo grado, che non disponeva la confisca, non impugnata dal P.M.).

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Cass. pen. n. 4008/1997

In tema di confisca, l’appartenenza della cosa al terzo estraneo al reato la quale, ai sensi del terzo comma dell’art. 240 c.p., preclude l’applicazione della misura di sicurezza, deve sussistere al momento dell’applicazione della confisca e non risalire ad un momento precedente alla commissione del reato; impongono tale conclusione sia la corretta interpretazione del rinvio alla prima parte del medesimo articolo operato dal comma in discorso, che si riferisce precisamente al momento del concreto esercizio, da parte del giudice, del potere di confiscare, sia un’evidente esigenza di attualizzazione del giudizio di pericolosità e di tutela del terzo acquirente in buona fede. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto irrilevante l’acquisizione da parte di un terzo della proprietà dell’immobile confiscato perchè avvenuto successivamente alla commissione dell’illecito ed al sequestro preventivo del bene medesimo).

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Cass. pen. n. 3818/1997

In materia di criminalità organizzata, l’esigenza di disporre tanto il sequestro preventivo quanto la confisca può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e quindi anche in sede esecutiva, cosicché, per la specifica disposizione dell’art. 12 sexies della L. 7 agosto 1992 n. 356, tali provvedimenti possono essere disposti dal giudice dell’esecuzione quando si verta in procedimenti attinenti reati di criminalità mafiosa. (La Corte ha precisato che con tale normativa, di carattere speciale, si sono introdotte ipotesi particolari di confisca, del tutto differenziate dalla norma generale di cui all’art. 240 c.p.).

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Cass. pen. n. 5522/1997

Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato (tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all’asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa) una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l’abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all’art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell’indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p.).

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Cass. pen. n. 2011/1997

La competenza del giudice dell’esecuzione a disporre la confisca obbligatoria è limitata ai casi previsti dall’art. 240 c.p., non bisognevoli di particolari accertamenti di merito, e non si estende a quella prevista dall’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in materia di contrasto alla criminalità mafiosa, subordinata all’accertamento, che può essere fatto solo dal giudice di merito, della mancata giustificazione della provenienza delle cose da sottoporre alla misura di sicurezza e del loro valore sproporzionato al reddito del condannato.

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Cass. pen. n. 5034/1997

La revoca, per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, della sentenza di condanna comporta il venir meno di ogni statuizione pregiudizievole all’interessato, ivi compresa la disposta misura di sicurezza della confisca. (Fattispecie relativa alla revoca della sentenza di condanna in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 708 c.p.).

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Cass. pen. n. 8677/1997

In tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione, deve essere ritenuta incensurabile la sentenza che l’abbia disposta sulla base di congrua motivazione circa il pericolo che l’ulteriore disponibilità degli stessi, da parte dell’imputato, costituisca ragione incentivante alla reiterazione della condotta criminosa, resa ancora più probabile dai suoi numerosi precedenti specifici, dai quali sia tratta altresì la dimostrazione del nesso strumentale di esclusiva destinazione di detti immobili all’esercizio della prostituzione (hanno, al riguardo, i giudici di secondo grado sottolineato che l’imputato ha “regolarmente” — nel senso di scelta costante e metodica — “ceduto tutti gli appartamenti in sua proprietà” per l’esercizio del meretricio: attività nella quale continuerebbe, ove ne restasse in possesso). Trattasi, infatti, di valutazioni di merito ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico e non contrastanti con il principio di effettività causale, che deve contraddistinguere il nesso tra disponibilità della cosa e sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato: destinazione che non va necessariamente ricavata da elementi oggettivi, inerenti alla struttura della cosa, potendo tale nesso strumentale desumersi dalla condotta del soggetto, che, secondo adeguato apprezzamento di merito, risulti univocamente e costantemente volta all’uso della cosa stessa in funzione della consumazione di reati.

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Cass. pen. n. 2154/1997

La norma di cui all’art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 – che disciplina l’importazione, l’esportazione, l’esposizione in vendita, la detenzione per la vendita, il trasporto anche per conto terzi o, comunque, la detenzione di esemplari di specie protette – non contiene deroga al principio generale secondo cui la confisca di cose in sequestro, la cui detenzione è possibile a seguito di idonea autorizzazione amministrativa e non costituisce di per sè, ed in ogni caso, reato, non può prescindere da una sentenza di condanna ed è incompatibile con un provvedimento di archiviazione o di dichiarazione di estinzione del reato. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di ordinanza di rigetto di istanza di revoca di confisca e restituzione di trofeo di Panthera Pardus, emessa in sede di incidente di esecuzione dallo stesso Gip che aveva disposto l’archiviazione per prescrizione del reato, con la quale si era ritenuto che, pur trattandosi di cosa vietata solo relativamente, la cui detenzione è legittima se debitamente autorizzata, essa era da ritenersi essere stata posta sotto sequestro, in sede di accertamento della violazione doganale e poi confiscata, legittimamente).

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