Cass. civ. n. 17266 del 24 giugno 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento per ritorsione - Accertamento - Efficacia determinativa esclusiva - Necessità - Onere della prova a carico del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità - Licenziamento disciplinare - Sproporzione rispetto alla gravità dell'addebito - Rilevanza ai fini della presunzione dell'intento ritorsivo - Condizioni - Rilievo della contrattazione collettiva - Sussistenza.


In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23583 del 2019

Normativa correlata

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1345
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE