Cass. pen. n. 6108 del 18 novembre 1997
Testo massima n. 1
Qualora il sequestro preventivo sia eseguito presso una banca senza la presenza dell'indagato, il pubblico ministero, secondo quanto dispone l'art. 365 c.p.p., non ha l'obbligo di designare un difensore d'ufficio, sicché da tale omissione nessuna nullità può derivare.