Cass. pen. n. 3334 del 11 dicembre 1996

Testo massima n. 1


Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo c.p.p.) è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la res e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato nel senso che debba essere specificatamente predisposta, fin dall'origine o per successiva modifica, per l'azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice del merito nel momento in cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere discrezionale di disporre la misura di sicurezza. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di autovettura utilizzata dall'indagato per trasporto ed occultamento di sostanza stupefacente destinata allo spaccio).

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